84. È antica la questione, se nel tempo
dell’Anno Santo, avendo taluno devotamente visitato le Basiliche trenta volte,
quanto è stato prescritto per conseguir l’Indulgenza, essendosi anche
confessato e comunicato, e potendo perciò supporre d’aver conseguito il
frutto del Giubileo, possa di nuovo conseguirlo, facendo un’altra volta la
visita nel numero prescritto delle Basiliche, e di nuovo confessandosi e
comunicandosi. Fu indicata questa controversia da Giovanni d’Anania nel suo piccolo
trattato dell’Anno Santo, e fu poi riassunta dagli altri. Il Filliuc sarebbe
stato d’opinione che, ripetendosi le opere ingiunte, si conseguisse di nuovo il
Giubileo, ma poi abbandona questa opinione ritenendo che il contrario fosse
stato deliberato dalla Congregazione del Concilio nell’anno 1620.
Il Vanranst sostiene non potersi acquistare la seconda volta il Giubileo,
ancorché si adempiano le opere ingiunte. Il Navarro, considerando non
esservi nelle Bolle dell’Anno Santo cosa contraria al nuovo acquisto del
Giubileo, si fa sostenitore dell’opinione favorevole a chi ripete le opere
ingiunte; al Navarro aderisce il Benzonio, e questo può dirsi il parere
comune, come può vedersi nel Viva, nel Costantini e nel Quarti. Il
Costantini riferisce anche di essere stato dal Pontefice Urbano VIII, e che non
è autentica la dichiarazione della Congregazione del Concilio citata dal
Filliuc.
Abbiamo creduto bene dichiarare nel n. LII la nostra opinione sopra questa
controversia altre volte proposta, ed avendo considerato che ora non si tratta
di un Giubileo di due Settimane, ma d’un Giubileo che dura un anno intero; non
si tratta d’opere ingiunte, che possano adempiersi più volte in un
giorno, come accade quando si concede l’Indulgenza plenaria a chi nei tali
giorni determinati visita la tal Chiesa (nel quale stato di cose,
ancorché più volte in un giorno si faccia la visita della Chiesa
non si può che acquistare una sola Indulgenza per giorno, giusta il
Decreto della Congregazione delle Indulgenze espressamente approvato dalla
santa memoria d’Innocenzo XI, e legalmente promulgato il 7 marzo 1678, in cui
così si legge: "Semel dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in
certos dies Ecclesiam visitantibus concessam, vel aliud pium opus peragentibus,
lucrifieri"), ma trattasi di numerose visite di Basiliche distanti
l’una dall’altra, che non possono farsi, se non in molti giorni distanti; non
abbiamo avuto difficoltà a dichiarare potersi più volte nell’Anno
Santo, ripetendosi più volte le opere ingiunte, conseguire la Sacra Indulgenza.
Si è detto potersi acquistare di nuovo l’Indulgenza, ripetendosi di
nuovo le opere ingiunte. Ma poiché nel Giubileo all’Indulgenza sono
aggiunti altri favori e grazie, abbiamo nella stessa Costituzione, e nel
medesimo paragrafo, dichiarato, che chi ne è stato partecipe, quando la
prima volta prese il Giubileo, non ne possa essere partecipe, se dopo il primo
acquisto del Giubileo è incorso di nuovo nelle censure, o ha commesso
casi riservati, o ha bisogno di nuove commutazioni di Voti, o Dispense.
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