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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

IntraText CT - Lettura del testo

  • Parte IX
      • 82
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84. È antica la questione, se nel tempo dell’Anno Santo, avendo taluno devotamente visitato le Basiliche trenta volte, quanto è stato prescritto per conseguir l’Indulgenza, essendosi anche confessato e comunicato, e potendo perciò supporre d’aver conseguito il frutto del Giubileo, possa di nuovo conseguirlo, facendo un’altra volta la visita nel numero prescritto delle Basiliche, e di nuovo confessandosi e comunicandosi. Fu indicata questa controversia da Giovanni d’Anania nel suo piccolo trattato dell’Anno Santo, e fu poi riassunta dagli altri. Il Filliuc sarebbe stato d’opinione che, ripetendosi le opere ingiunte, si conseguisse di nuovo il Giubileo, ma poi abbandona questa opinione ritenendo che il contrario fosse stato deliberato dalla Congregazione del Concilio nell’anno 1620.

Il Vanranst sostiene non potersi acquistare la seconda volta il Giubileo, ancorché si adempiano le opere ingiunte. Il Navarro, considerando non esservi nelle Bolle dell’Anno Santo cosa contraria al nuovo acquisto del Giubileo, si fa sostenitore dell’opinione favorevole a chi ripete le opere ingiunte; al Navarro aderisce il Benzonio, e questo può dirsi il parere comune, come può vedersi nel Viva, nel Costantini e nel Quarti. Il Costantini riferisce anche di essere stato dal Pontefice Urbano VIII, e che non è autentica la dichiarazione della Congregazione del Concilio citata dal Filliuc.

Abbiamo creduto bene dichiarare nel n. LII la nostra opinione sopra questa controversia altre volte proposta, ed avendo considerato che ora non si tratta di un Giubileo di due Settimane, ma d’un Giubileo che dura un anno intero; non si tratta d’opere ingiunte, che possano adempiersi più volte in un giorno, come accade quando si concede l’Indulgenza plenaria a chi nei tali giorni determinati visita la tal Chiesa (nel quale stato di cose, ancorché più volte in un giorno si faccia la visita della Chiesa non si può che acquistare una sola Indulgenza per giorno, giusta il Decreto della Congregazione delle Indulgenze espressamente approvato dalla santa memoria d’Innocenzo XI, e legalmente promulgato il 7 marzo 1678, in cui così si legge: "Semel dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in certos dies Ecclesiam visitantibus concessam, vel aliud pium opus peragentibus, lucrifieri"), ma trattasi di numerose visite di Basiliche distanti l’una dall’altra, che non possono farsi, se non in molti giorni distanti; non abbiamo avuto difficoltà a dichiarare potersi più volte nell’Anno Santo, ripetendosi più volte le opere ingiunte, conseguire la Sacra Indulgenza. Si è detto potersi acquistare di nuovo l’Indulgenza, ripetendosi di nuovo le opere ingiunte. Ma poiché nel Giubileo all’Indulgenza sono aggiunti altri favori e grazie, abbiamo nella stessa Costituzione, e nel medesimo paragrafo, dichiarato, che chi ne è stato partecipe, quando la prima volta prese il Giubileo, non ne possa essere partecipe, se dopo il primo acquisto del Giubileo è incorso di nuovo nelle censure, o ha commesso casi riservati, o ha bisogno di nuove commutazioni di Voti, o Dispense.




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