85. Quando in detta Costituzione Convocatis si
è parlato di quanto si concede ai Penitenzieri minori delle Basiliche,
si è fatta al n. VII espressa menzione della Facoltà di assolvere
dall’eresia estrinsecata, restringendo però tale Facoltà dentro
alcuni confini espressi nel sopraccitato paragrafo. Ma perché nelle
Facoltà date ai Confessori deputati dal Cardinal Vicario, specialmente
per l’Anno Santo, al n. XXXVI si è data un’ampia Facoltà di
assolvere dalle censure riservate in "Bulla Coenae", e da
quest’ampia Facoltà taluno ha preteso potersi dedurre anche la
Facoltà d’assolvere dalla eresia estrinseca di cui si fa menzione nella
detta Bolla "in Coena Domini", abbiamo creduto
opportuno dichiarare, come dichiariamo al n. LIII, non essere ciò
sufficiente; dovendo tale Facoltà essere espressamente nominata,
né mai potendo pretendersi concessa in vigore di qualunque ampiezza di
parole; come fu stabilito dal nostro Predecessore Alessandro VII in un Decreto,
che fece in una Congregazione del Sant’Officio tenuta alla sua presenza: "Sanctissimus
dominus Noster Alexander Papa VII sub die 23 Martii 1656 inhaerendo
declarationibus alias a Praedecessoribus suis factis, ad removendam omnem
dubitandi occasionem, et ne circa id in posterum ullu tempore haesitare
contingat, cum crimen haeresis prae ceteris gravissimum speciali nota dignum
sit, decrevit, Facultatem absolvendi ab Haeresi, in Jubilaeis, vel aliis
similibus concessionibus non censeri comprehensam, nisi expressis verbis
concedatur Facultas absolvendi ab haeresi". Della controversia, che
prima del Decreto v’era, e della controversia levata interamente dal Decreto,
si è da Noi diffusamente trattato nella nostra Notificazione pubblicata
quando eravamo residenti in Bologna, che è la quarta nell’edizione
italiana e latina.
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