86. Di sopra si è detto che chi ha le
Facoltà che si concedono nell’Anno Santo non può avvalersene se
non con quei Penitenti che sinceramente vogliono conseguire il Giubileo, e che
vengono a confessarsi con un vero proposito d’adempiere le opere ingiunte per
conseguirlo. Restava il dubbio, rispetto a colui che, avendo avuto il buon
animo di fare quanto doveva, di poi si pente e non adempie, se ricada nelle
censure, dalle quali fu assolto, e s’intendono cessate le commutazioni dei voti
e dispense già ottenute. Ma, giacché l’assoluzione delle censure
non è stata data, né si dà "cum reincidentia"
nel caso di cui si tratta, ma si dà assoluta, nella medesima
Costituzione Convocatis n. LIV abbiamo dichiarato non restare il
predetto condizionato dalle censure dalle quali è stato prosciolto,
né restare privo della grazia delle commutazioni e dispense ottenute.
Così, dopo avere richiamato gli Autori più antichi, discorrono il
Giribaldi ed il Viva. E sebbene il primo di detti Autori esenti dal peccato
mortale chi, mutato pensiero, non fa quello che resta da fare per conseguire il
Giubileo, ragionevole però e sussistente è l’opinione del
secondo, che lo ritiene reo di peccato mortale, citando il Suarez, il Vasquez
ed il Filliuc per la contravvenzione in materia grave alla mente ed intenzione
di chi ha concesso le Facoltà ai Confessori, avendole concesse come un
mezzo per conseguire il Giubileo, ed essendosi obbligato il penitente ad
eseguire il restante delle opere ingiunte, nell’atto in cui ha avuto
l’assoluzione dalle censure, ed ha accettato i favori e le grazie dati
nell’occasione del Giubileo; come anche di sopra si è scritto.
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