88. Questi ordinari sono di due sorti: alcuni sono
Regolari deputati dai loro Superiori, e Prelati regolari per sentire le
Confessioni dei loro sudditi regolari; altri Regolari hanno in più
l’approvazione del Card. Vicario per poter sentire le Confessioni dei Secolari.
A questi ultimi nella Costituzione Convocatis, n. XLI, si sono
comunicate, rispetto ai Penitenti Regolari loro Colleghi, tutte le
Facoltà che si sono date ai Confessori deputati dal Card. Vicario di
Roma per l’Anno Santo; in più, si è aggiunta loro
l’autorità di dispensare i suddetti dall’irregolarità in cui
fossero incorsi per la violazione delle censure, purché sia occulta; e
ciò per tutto l’Anno Santo; con questo però, che i predetti
Regolari approvati dal Card. Vicario per sentire le Confessioni dei Secolari,
non possano avvalersi della detta Facoltà d’assolvere e dispensare, se
non sopra i suddetti loro Regolari, che in caso di bisogno possono ricorrere ad
essi, ma non agli altri semplicemente deputati dai loro Superiori per sentire le
Confessioni dei Regolari.
|