2. In questa nostra Costituzione si leggono le
seguenti parole: "Vere pÏnitentibus, et confessis, sacraque
Comunione refectis".
Noi siamo i primi che alla Confessione abbiamo unito la Comunione,
annoverandola fra le opere ingiunte e prescritte per conseguire le Indulgenze
dell’Anno Santo. I motivi della detta aggiunta sono stati da Noi espressi nella
nostra Allocuzione Concistoriale fatta nel Concistoro tenuto il 5 Maggio 1749.
Non crediamo che da veruno possa eccitarsi la questione se sotto nome di sacra
Comunione intendasi la Comunione Sacramentale, oppure la Comunione Spirituale;
giacché il Sacro Concilio di Trento, sess. 13, c. 8, fa menzione di tre
Comunioni; cioè della sola Sacramentale, che è quella di coloro
che la ricevono in peccato mortale; della sola spirituale, che è quella
di coloro che sommamente desiderano di gustare il Pane Eucaristico con fede
viva, "quae per dilectionem operatur", ne sentono il frutto e
l’utilità; e delle Sacramentale infine e spirituale, che è di
quelli, che "prius ita se probant et instruunt, ut vestem nuptialem
induti ad Divinam Mensam accedant". Noi sotto nome di sacra Comunione
abbiamo inteso ed intendiamo la Comunione sacramentale insieme e spirituale;
essendo questo il senso ovvio delle parole, e non credendo mai, che possa
cadere in mente a veruno, che possa intendersi sotto nome di sacra Comunione
Sacramentale; come anche fu benavvertito dal P. Passerino (De indulgentiis
quaest., 43 e 44), nonostante che egli scrivesse bensì dopo la
condanna della proposizione fatta da Alessandro VII. il 7 settembre 1665.
"Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto
Ecclesiae", ma scrivesse prima della condanna della proposizione fatta
dal Venerabile Servo di Dio Innocenzo XI, il 2 marzo 1679: "Praecepto
Communionis annuae satisfacit per sacrilegam Domini manducationem".
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