16. Il Pontefice Clemente VI, che fu colui che ridusse il
Giubileo dai cento anni prefissi da Bonifacio VIII ai cinquanta, nella sua
Decretale Unigenitus, sotto il titolo "de Poenitentiis, et
remissionibus" fra "l’estravaganti comuni", fu
il primo che pose in carta, e registrò nella Decretale suddetta, la dichiarazione
favorevole ai Pellegrini o Forestieri, avendola inserita nella sopraddetta sua
Decretale. Però il celebre giureconsulto Giovanni di Anania, Arcidiacono
di Bologna, nel suo Trattato De Jubilaeo, sotto la rubrica "de
sortilegiis", dopo aver proposto quattordici dubbi da esaminarsi sulla
materia del Giubileo, nel n. 9 ripone il seguente: "Dubitatur de illo,
qui ivit usque ad mediam viam, et non potuit ulterius ire; de illo, qui non
implet numerum dierum", ed a questo dubbio risponde così:
"Ista tolluntur in Bulla praecedenti", che è quella di
Clemente VI, da lui stesso ricordata in precedenza.
Nelle Costituzioni ed intimazioni degli Anni Santi dei Pontefici Successori
si trova la stessa dichiarazione. E Noi, per eliminare tutte le controversie,
abbiamo ben volentieri aderito al loro esempio, avendola inserita nella nostra
Costituzione Peregrinantes; con l’avvertenza, però, che questa
dichiarazione comprende unicamente i Forestieri, e non s’estende ai Romani, o
agli abitanti in Roma, come anche fu ben osservato dal Benzonio (De anno
Jubilaei, lib. 5, dub. 10), provvedendosi ai Romani, ed abitanti di Roma,
impediti, ed impotenti a far le visite delle Basiliche, in altra maniera, come
altrove si vedrà.
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