23. Senza allontanarci dalla materia, diremo che
abbiamo eccettuato e sottratto dalla revoca le Indulgenze concesse direttamente
per le anime dei defunti. Restava la controversia in ordine a quelle che i vivi
possono conseguire con la facoltà d’applicarle per modo di suffragio ai
Defunti. Il Quarti (Trattato del Giubileo, cap. 3, punto 1, p. 198), ed
il Pignatelli (Trattato dell’Anno Santo, cap. 13, dub. 20), opinarono
che le sopraddette Indulgenze non fossero comprese sotto la revoca. Furono di
contrario parere il Viva (De Jubilaeo, quaest. 4, art. 4),
il Vanranst (Opuscul. Histor. Theolog. de Indulgentiis, et Jubilaeo,
quaest. 5, n. 9), ed il Costantini (Trattato del Giubileo,
§ 3, cap. 7, p. 244). Né può negarsi che questa non sia stata la
sentenza più plausibile, ed anche in molti Anni Santi praticata. Il fu
Abate, poi Cardinale, Michelangelo Ricci, Segretario della Congregazione delle
Indulgenze, nel tempo dell’Anno Santo celebrato da Clemente X, nelle
Congregazioni che si fecero, e nelle quali fu esaminata e non esaudita
l’istanza di alcune persone devote, affinché fosse stabilito che la
generale sospensione delle Indulgenze non comprendesse quelle concesse ai vivi
con facoltà d’applicarle ai Defunti, si dimostrò molto attaccato
all’opinione, che sostiene essere le predette Indulgenze sospese nell’Anno
Santo, e comprese sotto la revoca, ossia generale sospensione. Viene addotta anche
la seguente ragione; nelle Indulgenze che si concedono ai vivi colla
facoltà d’applicarle ai morti "per modum suffragii", si
possono considerare due cose; una, che è la principale e che riguarda i
vivi; l’altra, che è accessoria, e che riguarda i morti; essendo
compresa sotto la revoca la parte principale, non sembra poter restare esente
la parte accessoria.
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