24. Tralasciando le precedenti Notificazioni,
pubblicate negli altri Anni Santi, si legge in quella pubblicata dal Cardinale
di Carpegna, Vicario di Roma, l’anno 1675, Anno del Giubileo, d’ordine del
Pontefice Clemente X: "Non intelligantur suspensae Indulgentiae
Altarium privilegiatorum pro Defunctis; verum illae suspensae habeantur, quae
possunt sibi consequi Vivi, ut eas possint concedere Animabus Purgatorii per
modum suffragii". Simili furono le Notificazioni pubblicate nell’Anno
Santo celebrato nel tempo d’Innocenzo XII. Anche il Pontefice Benedetto XIII
camminò cogli stessi orientamenti nella sua Notificazione pubblicata il
10 gennaio 1725, Anno del Giubileo. Ma essendo indicibile la devozione di quel
pio e devoto Pontefice Benedetto, Nostro Benefattore, verso le anime del
Purgatorio, come ben si riconosce anche dai sermoni sopra il Purgatorio da lui
dati alle stampe, il 9 febbraio dell’anno stesso pubblicò un’altra
Notificazione, che può vedersi nella "Storia degli Anni Santi"
(pubblicata dall’Alfani, p. 564); successivamente, il 28 aprile dell’anno
medesimo spedì un Breve, che si ritrova stampato dal Padre
Teodoro nel più volte citato suo Trattato (De Indulgentiis, part.
1, p. 375), in cui dichiarò non esser comprese sotto la revoca da lui
fatta nell’Anno Santo le Indulgenze concesse ai vivi colla facoltà
d’applicarle ai Defunti, in quella parte, però, solamente, che riguarda
il suffragio delle anime dei morti. E sebbene sia regola che le Indulgenze
concesse ai vivi non possano applicarsi "per modum suffragii"
ai morti, se ciò non si esprime nella concessione, aggiunse che
durante l’Anno Santo, affinché le povere anime del Purgatorio non
restassero senza gli opportuni suffragi, i vivi potessero applicare le
Indulgenze a loro beneficio, ancorché nella concessione non fosse
espressa la facoltà di poterle applicare ai Defunti. E Noi nella nostra
Costituzione ben volentieri abbiamo seguito l’esempio d’un sì grande
Pontefice.
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