27. Chi aderisce alla prima opinione cioè che
restino sospese le Facoltà e gl’Indulti concessi per cagione ed
occasione delle Indulgenze, o per altri motivi, si fondano sopra l’ampiezza con
cui sono concepite le Bolle sospensive, e sopra l’eccettuazione di alcune
Facoltà ed Indulti dalla generalità delle sospensioni; come
può vedersi presso il Sorbo ed il Rodriguez riferiti dal Pasqualigo
(cit., q. 160). A conferma di questo orientamento si può valutare una
decisione del Pontefice Giulio III, che, nell’Anno del Giubileo, sospese a quei
Confessori, che l’avevano, la Facoltà di assolvere dai casi riservati
alla Sede Apostolica, per grazia particolare concessa ai Padri della Compagnia
di Gesù, durante l’Anno Santo che allora correva, il poter godere del
privilegio di assolvere dai casi riservati al Sommo Pontefice ed alla Sede
Apostolica, concesso loro da Paolo III, non certamente per cagione o in occasione
delle Indulgenze, ma per altri motivi. Da ciò deriva che i detti
privilegi erano stati compresi dal Pontefice sotto la sospensione che aveva
fatta nell’Anno Santo. Il fatto è riferito dall’Orlandini nella "Storia
della Compagnia di Gesù", ed è contestato dal Febei (Tract.
de Anno Jubilaei, § 2, cap. 10, p. 162); dal Vittorelli (Storia dei
Giubilei Pontifici, § 3, p. 371); dall’Alfani nella "Storia degli
Anni Santi (p. 311 e ss.), e dal Ricci (Trattato dei Giubilei, cap.
38).
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