29. In questa controversia, se il Breve di
sospensione generale di tutte le Indulgenze e Facoltà d’assolvere dai
casi riservati alla Santa Sede, comprenda nell’Anno Santo solo le
Facoltà concesse nel rispetto delle Indulgenze, oppure si estenda anche
a quelle concesse senza alcun riferimento alle Indulgenze, Noi sempre abbiamo
creduto e crediamo esser nata, e nascere, la diversità delle opinioni
dalla diversità delle parole e delle clausole, con cui sono concessi i Brevi
di sospensione; e dal non avere, chi ha scritto, fatto la riflessione che
le Sospensioni non sono uniformi, e che sotto una Sospensione possono essere
comprese tutte le Facoltà d’assolvere dai casi riservati, e sotto
l’altra possono essere comprese soltanto alcune e non le altre. Nella Decretale
"Quemadmodum" di Sisto IV, che fu il primo, come anche sopra
si è accennato, che nell’Anno Santo sospese le Indulgenze e le
Facoltà d’assolvere dai casi riservati, si leggono le seguenti parole:
"Omnes et singulas plenarias, etiam ad instar Jubilaei etc., deputandi
Confessores cum potestate absolvendi etiam in casibus Sedi Apostolicae
reservatis, Facultates, Concessiones et Indulta, a Nobis, et eadem Sede, vel
illius auctoritate concessas... suspendimus". Questa stessa formula fu
adoperata dai successori Alessandro VI, Clemente VII, e Giulio III nelle
Costituzioni, nelle quali intimarono il Giubileo universale dell’Anno Santo.
Sono parole troppo generali, e non v’è motivo per poter restringere
la sospensione alle Facoltà d’assolvere concesse in ordine alle
Indulgenze, dovendo comprendere anche le Facoltà d’assolvere concesse
per altri motivi; perciò non deve recar meraviglia a nessuno se il
Pontefice Giulio III, che se n’era servito, concesse ai Padri della Compagnia
di Gesù il potere, durante l’Anno Santo che celebrava, di assolvere dai
casi riservati, valendosi del privilegio loro dato da Paolo III, che l’aveva
prima compreso nell’ampiezza della sua sospensione, come poc’anzi si è
detto.
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