31. La restrittiva di Gregorio XIII non fu mantenuta da
Clemente VIII, che abbracciò di nuovo l’antica ampiezza: "Omnes
et singulas Indulgentias, etiam perpetuas, vel peccatorum remissiones, vel
Facultates, vel Indulta absolvendi etiam a casibus Sedi Apostolicae
reservatis... suspendimus"; nella stessa maniera si sono
regolati i suoi Successori, che hanno abbandonato le parole "vel earum
causa", dalle quali nasceva la restrittiva. Il Cardinale de Lugo nel
passo sopra citato pretende doversi ammettere la sola sospensione delle
Facoltà concesse in ordine alle Indulgenze e non delle altre accordate
per altri motivi, ancorché nel Breve sospensivo di Clemente VIII
manchino le parole "vel earum causa", asserendo così
aver dichiarato lo stesso Clemente: "Sed idem Pontifex interrogatus
dixit eandem fuisse intentionem suam, et ad tollendum dubium, edita fuit
interum eadem Bulla additis eisdem verbis", cioè "earum
causa", Noi di questa mutazione non abbiamo alcun riscontro, e quando
fosse sussistente dimostrerebbe che se nel Breve sospensivo non sono le
parole "earum causa", s’intendono comprese sotto tale ampiezza
sia le Facoltà d’assolvere, sia altre in ordine alle Indulgenze, o ad
altri motivi. Le parole "earum causa" furono pure tralasciate
nei Brevi sospensivi di Urbano VIII e degli altri Successori.
Quantunque il suddetto Cardinal de Lugo, proseguendo nel suo impegno, dica
che il Breve di Urbano deve intendersi secondo la spiegazione data
all’altro di Clemente VIII, però va osservato che non dice che Urbano
abbia così dichiarato, ma d’avere lui, Cardinale, così opinato:
"Quare, cum interum de hoc dubitaretur, aeque dixi, non fuisse
revocatam Regularium Facultatem". Infatti, ripassati i registri
dell’Anno Santo del Pontefice Urbano, non si è ritrovata alcuna memoria
che riguardi la materia di cui si tratta. Si sono inoltre diligentemente letti
i Registri delle Congregazioni tenute nell’anno del Giubileo celebrato dal
Clemente X; da essi si è potuto ricavare che gli intervenuti erano del
parere che, mancando nel Breve sospensivo le parole "et earum
causa", s’intendessero revocate le Facoltà d’assolvere,
concesse o non concesse in ordine alle Indulgenze. Infatti fecero tutti gli
sforzi affinché dal Sommo Pontefice si dichiarasse, come fu dichiarato,
che anche durante l’Anno Santo potessero i Regolari valersi dei privilegi
d’assolvere i propri i Sudditi Regolari nei casi riservati; il che non
avrebbero fatto se non avessero supposto che sotto la sospensione del Pontefice
Clemente fossero state comprese anche le Facoltà d’assolvere, non
concesse ad intuito delle Indulgenze; essendo tali quelle che domandavano che
si preservassero a favore dei Regolari.
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