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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

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  • Parte IV
      • 53
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53. Questa autorità, sia riguardo ai Forestieri che ai Romani, è ristretta alla visita delle Basiliche; però non può, né deve estendersi alle altre opere ingiunte, per esempio alla Confessione, alla Comunione, ed anche altre Orazioni, che possono separarsi dalla visita alle Basiliche. Perciò cessa la controversia, ossia la disputa che si fa dai Dottori, se nei Giubilei possano commutarsi in altre opere pie le opere ingiunte della Confessione e Comunione, anche in persone capaci della sacra Comunione. Di questa controversia trattano il Cardinale de Lugo (Disp. 27 De Poenit., sect. 7, n. 118, tomo 1); il Leandro (De Sacram Poenit., tract. 5, quaest. 95); La Croix (lib. 6, part. 2 De Indulgentiis, n. 1442). Avverte il Costantini nel suo Trattato dell’Anno Santo (§ 3, cap. 4, p. 204, e ss.), non solo che, essendo ristretta la facoltà di commutare alla visita delle Basiliche, non può estendersi alla commutazione delle altre opere ingiunte, come poc’anzi abbiamo accennato; ma, inoltre, che non si deve fare la commutazione in altre opere, benché pie, alle quali il penitente fosse per altro titolo obbligato. Si fa tra gli scrittori una questione, se possa taluno guadagnare l’Indulgenza, facendo alcune opere che per altro titolo è obbligato a fare; per esempio, se fra le opere ingiunte essendo stata annoverata l’elemosina basti, per conseguire l’Indulgenza, fare l’elemosina ad un povero, dandogli quel tanto che per titolo di giustizia sarebbe obbligato a dargli; o se, essendo obbligato in vigore di un Testamento a fare un’elemosina ai poveri, facendola, possa valutarla per l’adempimento dell’elemosina annoverata fra le opere ingiunte per conseguire l’Indulgenza.

In tale questione, come in tutte le altre, c’è chi risponde di sì, e chi risponde di no, come può vedersi presso il Benzonio (De Anno Jubilaei, lib. 5, dub. 3). Ma la più equa opinione sembra esser quella che non si possa conseguire l’Indulgenza con un’opera che uno per altro titolo è obbligato a fare, se chi concede l’Indulgenza espressamente non dice che possa acquistarsi coll’opera predetta; il che sovente accade quando fra le opere ingiunte si prescrive il digiuno di tre giorni, ed individuandosi i giorni, si dice, per esempio, che siano i tre giorni delle Quattro Tempora di settembre. Così distingue con molti altri il Passerino (De Indulgentiis, quaest. 41), e concorda il Padre Teodoro (De Indulgentiis, tomo 1, cap. 10, art. 6). Ma quand’anche ciò abbia luogo nei termini espressi, non è però applicabile al caso nostro presente, in cui si discorre della commutazione delle visite alle Basiliche in altre opere pie, non potendo tale commutazione farsi in altre opere pie, che il penitente per altro titolo avrebbe l’obbligo d’adempiere; trattandosi di surrogazione, ed essendo regola già stabilita che il surrogato debba essere della stessa qualità e natura di cui è l’opera a cui si fa la surrogazione. Poiché la visita delle Basiliche non era opera obbligata da alcun precetto, ma un peso nuovo imposto per conseguire l’Indulgenza, di questa specie e natura dev’essere anche l’opera che in luogo d’essa viene surrogata.




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