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| Benedictus PP. XIV Inter præteritos IntraText CT - Lettura del testo |
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59. Eccettuammo il caso dell’articolo di morte, ed il caso in cui non vi fosse altro Sacerdote che potesse confessare la persona moribonda; successivamente pubblicammo un’altra Costituzione, che incomincia Apostolici muneris (Bullar., tomo, n. 20), in cui aggiungemmo che se non vi fosse altro che il Sacerdote complice, che potesse assolvere il penitente moribondo, date le circostanze potesse il complice assolvere, quand’anche vi fosse un altro Sacerdote a cui, se il moribondo si confessasse, da ciò potrebbe derivare infamia, o scandalo, in pregiudizio del Sacerdote complice, o della persona penitente; purché l’infamia fosse vera, e lo scandalo pure fosse vero, e non fosse un pretesto del Sacerdote complice. A questi inoltre imponemmo il peso di fare tutte le diligenze per rimuovere l’infamia e lo scandalo. Al Sacerdote complice, che confessa fuori dell’articolo di morte ed assolve il penitente; oppure l’assolve in articolo di morte, essendovi un altro Sacerdote; o essendovi altro Sacerdote, suppone che confessandosi con lui il penitente ne trarrebbe infamia o scandalo, e perciò lo confessa, e l’assolve; fu da Noi nelle citate Costituzioni imposta la pena della scomunica maggiore, l’assoluzione della quale riservammo a Noi soli, ed ai nostri Successori.
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