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| Benedictus PP. XIV Inter præteritos IntraText CT - Lettura del testo |
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63. Ma se è chiaro quanto si contiene nella premessa regola, tale però, prima della nostra Dichiarazione, non poteva dirsi il primo punto, in cui si costringono i Penitenzieri ad avvalersi delle loro Facoltà nell’atto della Sacramentale Confessione, e non fuori d’esso. Molte cose si contengono nelle Facoltà date ai Penitenzieri in tempo di Giubileo, cioè l’assoluzione dei peccati riservati e delle censure; l’autorità di commutare, dispensando, i Voti; il poter dispensare anche in altre materie fuori dei Voti, come poc’anzi si è detto. Parlando dell’assoluzione dei casi riservati, è cosa certa che essa non può darsi fuori della Sacramentale Confessione. In ordine all’assoluzione dalle censure, vi è stata la questione se potesse darsi fuori della Sacramentale Confessione. Il Sanchez ha creduto che ciò si possa fare quando nella concessione della Facoltà non si pone la clausola "eorum Confessionibus diligenter auditis", o altra equivalente, come può vedersi nelle sue opere (De Matr., lib. 8, disput. 34, n. 50). Altri, però, più sicuramente opinarono non potersi dare l’assoluzione dalle censure fuori della Sacramentale Confessione, dandosi la Facoltà di assolvere dalle censure, come una preventiva disposizione all’assoluzione dei peccati. Questo è il parere del Suarez, del Vasquez, del Filliuc, del Navarro seguito dal Viva (De Jubilaeo, quaest. 10, n. 4). Rispetto poi alla commutazione dei voti, il Costantini nel suo Trattato dell’Anno Santo (part. 3, cap. 3, p. 192), sostiene che essa, nel Giubileo dell’Anno Santo, può essere data da chi ne ha la Facoltà, anche fuori della Sacramentale Confessione, non avendo letto nelle Notificazioni pubblicate negli Anni Santi trascorsi, la clausola "eorum Confessionibus diligenter auditis"; né parendogli che la commutazione dei Voti abbia relazione con il foro Penitenziale, né per sua natura, né per volontà di chi concede la Facoltà di commutare. Infine altri non si prendono alcuna preoccupazione della clausola "auditis Confessionibus"; la quale, ancorché posta dopo la facoltà d’assolvere dai casi riservati e dalle censure, e anche dopo l’autorità di commutare i Voti e concedere alcune dispense, sembrerebbe dover comprendere tutte le cose precedentemente espresse; insegnano doversi la predetta clausola riferire alla sola assoluzione dai casi riservati; oppure all’assoluzione dalle censure, per le quali commina una speciale ragione adattata alla natura delle dette cose; ma non mai alla commutazione dei Voti e ad altre dispense, a favore delle quali non ha luogo la ragione, che è propria dell’assoluzione dai casi riservati e dalle censure. Così ampiamente vanno discorrendo il Bonacina (Oper. Moral., tomo 2, disputat. 4, circa secundum Decalogi praeceptum, quaest. 2, punct. 4, par. 2, n. 16); il Leandro (De Sacram. Poenitent., part. 1, tr. 5, disp. 14, De Indulgentiis, quaest. 97); il Diana (edit. coord. Tom. 7, tr. 1, ref. 300, n. 7) e il Giribaldo (Tract. 7, De Sacram. Poenit., c. 21 De Jubilaeo, dub. 6, n. 42 e ss.). Ma Noi, per eliminare ogni difficoltà, nell’Istruzione abbiamo ingiunto non potersi dare dai Penitenzieri assoluzioni, commutazioni, e dispense verune "extra actum Sacramentalis Confessionis", essendoci sembrato ciò doveroso, e proporzionato alla gravità della materia ed alla qualità del Ministero; ciò tronca ogni litigio ed è anche conforme alla pratica della Nostra Penitenzieria, come può vedersi nel Thesauro de poenis Eccles. (§ 1, cap. 22).
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