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| Benedictus PP. XIV Inter præteritos IntraText CT - Lettura del testo |
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64. Segue l’altro punto, che riguarda la salutare penitenza da imporsi dal Confessore a chiunque si confessa da lui per disporsi a prendere il Giubileo. Non si tratta, qui, della questione celebre fra Teologi, se per conseguire il frutto dell’Indulgenza basti il premettere una buona Confessione, l’adempiere la penitenza imposta dal Confessore, ed eseguire puntualmente le opere ingiunte; o se inoltre sia d’uopo avere la buona disposizione di soddisfare con altre opere penali, per quanto si potrà, alla Divina Giustizia. Il punto presente passa più oltre, mentre appartiene alla penitenza che s’impone dal Confessore a chi con lui si confessa, disponendosi ad acquistare il Giubileo; essendovi non solo chi ha sostenuto, potere nell’occasione del Giubileo imporsi dal Confessore al Penitente penitenze più leggere, se lo vede disposto a voler conseguire la plenaria Indulgenza, ma altresì tralasciare d’imporgli la penitenza. Tale è il sentimento del Cardinale de Lugo (De Poenitentia, disp. 27, sect. 2, n. 30); del Diana (Edit. coord., tomo 1, tr. 6, res. 10, n. 2), con molti altri. Altri hanno distinto fra le penitenze riparatorie e le penitenze medicinali, sostenendo che il penitente che ha conseguito il Giubileo non è obbligato ad eseguire le penitenze riparatorie, ma bensì le medicinali, come può vedersi presso il Viva (De Jubilaeo, quaest. 5, art. 2), il Costantini (Tratt. Dell’Anno santo, part. 1, cap. 4, § 2), ed il Leandro (part. 1, tract. 5, disp. 9, quaest. 82). Altri esimono addirittura il penitente dall’adempiere le penitenze medicinali imposte dal Confessore, quando non sono assolutamente necessarie per sfuggire i peccati; in tale stato di cose, l’obbligo di adempirle non proviene dall’autorità del Confessore, ma dal jus naturale, come può vedersi presso il Card. de Lugo (De Poenit., disp. 27, sect. 2, n. 21 et plur. ss.); il Leandro (tomo 1, tr. De Sacr. poenit., quaest. 172), ed il Diana (Edit. coord., tomo 5, tr. 1, resol. 201, n. 4). Contro le predette asserzioni non sono mancati altri Teologi, che hanno scritto diffusamente; fra esse il Juvenin (Tract. Hist. Dogmatic, Sacram., diff. 13, q. 5, cap. 4), il Pontas (Dictionario morali in verb. Jubilaeum, cas. 10), ed ultimamente il Padre Amort (Historia Indulgentiarum in quaestion practicis, p. 467 et ss.), che con estrema diligenza ha unito quanto può dirsi nella materia. Essendo sfuggito alla sua diligenza la testimonianza del Padre Gregorio di Valenza, che certamente non può annoverarsi fra quelli che si chiamano rigoristi, Noi qui l’aggiungeremo. Egli scrisse: "Notandum, neque per hanc Indulgentiae formam, scilicet De injunctis Poenitentiis, neque per ullam aliam quamvis amplam et generalem, relaxari obligationem, qua, propter integritatem Sacramenti, tenetur Confessarius salutarem poenitentiam poenitenti iniungere, et poenitens eam implere etc. Primo ex eo, quod illa obligatio est iuris divini etc. Secundo ex eo, quod truncaretur alioqui Sacramentum poenitentiae quadam sua integrali parte, qualis est nimirum Jure Divino Satisfactio ipsius poenitentis. Tertio id confirmatur ex communi sensu, et usu Ecclesiae, siquidem nec in plenissimis etiam Indulgentiis solet negligi a Confessariis, et poenitentibus Sacramentalis satisfactio et poenitentia; immo expresse ab ipsis Pontificibus solet tunc etiam requiri" (tomo quarto, disp. 7, quaest. 20, De Indulgentiis, punct. 3, p. 1603).
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