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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

IntraText CT - Lettura del testo

  • Parte V
      • 66
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66. L’Istruzione procede fornendo alcune indicazioni circa l’assoluzione dalle censure di coloro che senza licenza, e con cattive intenzioni, entrano nella clausura delle Monache; dei Religiosi che per lo stesso fine introducono donne nella clausura; di coloro che leggono libri proibiti senza licenza; della dispensa da alcuni voti. Noi qui non intendiamo far altro che accennare alle controversie che abbiamo procurato di eliminare, allo scopo che le cose già sopite non si rimettano di nuovo in discussione. Ora diremo che, concedendosi ai Penitenzieri le facoltà di assolvere dalle censure occulte, ed incorse per aver dato danno a qualcheduno, coll’aggiunta che di essa non si servano, è come dire che non ne prosciolgono il penitente, se non ha soddisfatto alla parte lesa, o almeno, se prima dell’assoluzione non promette con giuramento di soddisfarla. Non intendiamo, come da taluno si è inteso, sotto nome di parte lesa, il Giudice, ma bensì quello che ha patito il danno; essendo questo il senso ovvio delle parole, come anche è stato ben osservato dal Viva (De Jubilaeo, quaest. 10, art. 2); dal Giballino (De censuris, disquisit. 9, quaest. 4, n. 7) e dai Salmaticensi (Cursu Theologico morali, tomo 2, tract. 10, de censuris, cap. 2, punct. 2, n. 20). Rispetto poi alla commutazione dei voti nei quali si tratta del pregiudizio del terzo, commutazione che viene proibita ai Penitenzieri, scrive molto bene il Suarez (tomo 2, De Religione, lib. 6, cap. 15, et praesertim n. 7). Dei voti che si fanno di preferenza da alcuni che entrano in qualche Congregazione, e che assumono una natura di contratto e di reciproca obbligazione fra essi e la Congregazione che li riceve, voti dai quali i Penitenzieri non possono dispensare, parla molto a proposito il Padre Siro in una sua opera manoscritta sopra una Bolla d’Innocenzo XII relativa alle Facoltà del Maggior Penitenziere e ai voti penali.




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