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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

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  • Parte VII
      • 71
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71. Alle dispute sopra la parola "Romano" ne seguirono altre perle parole: "vel Urbis incolae". Il Navarro, nel luogo citato, n. 43 dice che sotto il nome "incolae" nel caso presente deve intendersi chi sta in Roma un anno, o almeno che vi sta tanto tempo, che possa dirsi abitatore di Roma. Il Quarti ed il Costantini discorrono praticamente. Il primo (pp. 126 e ss.), vuole che sotto le parole "incolae Urbis" s’intenda chi non è nato in Roma, né è oriundo, ma vi ha contratto il domicilio, e che perciò i curiali, i procuratori, gli avvocati, i cortigiani siano obbligati alle trenta visite, e che allo stesso obbligo siano tenuti gli scolari, i mercanti, ed i litiganti che abitano in Roma la maggior parte dell’anno, avendo tutti questi contratto, se non un vero domicilio, almeno un quasi domicilio. Il secondo (pp. 119 e ss.), considerando che si prescrive ai pellegrini il solo numero di quindici volte per ragione dell’incomodo sofferto nel viaggio, e si prescrive ai Romani ed abitanti in Roma il maggior numero di trenta volte, giacché essi non hanno sopportato il predetto incomodo e disagio, dice che sono tenuti all’obbligo delle trenta volte tutti coloro che non hanno sofferto l’incomodo del viaggio. Inoltre restino esenti dal peso più grave, ed obbligati a quello più leggero, cioè alla visita di quindici volte, tutti coloro che hanno sopportato l’incomodo del viaggio.




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