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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

IntraText CT - Lettura del testo

  • Parte VII
      • 72
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72. Nella nostra Costituzione "Peregrinantes", nella quale abbiamo intimato l’Anno Santo, ci siamo serviti delle seguenti parole: "Per triginta continuos, aut interpolatos dies si Romani vel Incolae Urbis; si vero Peregrini, aut alias externi fuerint, per quindecim saltem huiusmodi dies devote visitaverint". Chiosando in quest’ultima nostra Costituzione al n. XLIV le dette parole, abbiamo detto, ed ora ripetiamo, che vanno compresi sotto il nome di Romani tutti quelli che sono nati ed abitano in Roma, o che sono nati ed abitano nel distretto di Roma, che è come dire nelle vigne dentro le cinque miglia dalla Città, essendo questa l’intelligenza legale della parola Romano, come molto bene riflette lo Spondano (Epitome annal. Card. Baronii, ad ann. 1 in princip.): "Juresconsulti responderunt, eos, qui in continentibus Urbis nati sunt, Romae nato sintelligi; Romam enim esse etiam qua continentia aedificia essent; nec Romam muro tenus existimari, ex consuetudine quotidiana posse intelligi; cum diceremus Romam nos ire, etiamsi extra Urbem habitaremus". Abbiamo detto e ripetiamo che sotto il nome "incolae Urbis" vanno intesi tutti quelli che sono venuti a Roma con animo d’abitarvi la maggior parte dell’anno, e tutti quelli che stando in Roma per qualche impiego, o per ritrovare impiego, se non contraggono un vero e rigoroso domicilio, almeno contraggono un quasi domicilio "Deus plebis Israel elegit patres nostros, et plebem exaltavit, cum essent incolae in terra Aegipti, et in brachio excelso eduxit eos ex ea": leggesi negli "Atti degli Apostoli (At 13,17). Ed i buoni Professori della lingua latina dicono che "incolae" siano quelli che, nati altrove, abitano in un luogo, ove hanno eletto d’abitare, ancorché non ne siano cittadini; nel numero perciò dei quali debbono annoverarsi i curiali, procuratori, avvocati, cortigiani, scolari, mercanti, litiganti, ed altra simile sorta di gente. Ciò fu anche ben avvertito dall’antico chiosatore della Decretale "Antiquorum, de poenitentiis et remissionibus, inter extravagantes communes, in verbis Forenses", che usò le seguenti parole: "Quid de Curialibus existentibus in Curia papali, respondet Sixtus Papa, illos facere debere triginta dies. Et est ratio, quia isti nec vere peregrinantur, nec vere sunt forenses, sed ut moraturi in Curia accedunt". Sono dunque obbligati a visitare trenta volte le Basiliche tutti i sopraddetti.

Allo stesso numero di visite abbiamo dichiarato e dichiariamo obbligati anche quelli che vengono a Roma per causa diversa dal conseguire il Giubileo, perché, lasciando da parte la controversia se possano costoro comprendersi sotto il nome "incolarum urbis", è cosa certa che, avendo sofferto l’incomodo del viaggio per altro motivo, non debbono essere in grado di conseguire il Giubileo che facendo la visita delle Basiliche trenta volte. Altrettanto per tutti quelli che, venendo a Roma al fine di guadagnare il Giubileo, in essa si trattengono per più di sei mesi, potendo senza grave incomodo, nel corso di tale tempo, adempire per trenta volte la visita delle Basiliche. Abbiamo seguito l’esempio dei nostri Predecessori più vicini a Noi, eliminando la parola "Forenses", che altro, secondo il linguaggio del medioevo, non poteva additare che i forestieri, come ben osserva Luca Holstenio (tomo 8, Collectionis Labbeanae Concilior., p. 138), commentando le parole del Sinodo Romano del nono secolo sotto Leone IV: "Tantam superfluitatem Presbyterorum forensium". Ci siano avvalsi dell’antica parola "peregrini", che sono quelli che viaggiano per venire alla visita de’ Sacri Limini, e conseguire la santa Indulgenza: "Advena sum, et peregrinus apud vos" si legge nella Genesi (Gen 23,4). Alla parola "peregrini" abbiamo aggiunto l’altra "externi", che non soltanto secondo il buon idioma latino, ma quello che più importa secondo il linguaggio delle divine Scritture, significa il forestiero, o di altro paese; onde nell’"Esodo, cap. 23" si legge: "Per nomen externorum deorum non jurabitis, neque audietur ex ore vestro" (Es 23,13); e nei "Numeri, cap. 1": "Quisquis externorum accesserit, occidetur" (Nm 1,51); e nel capo terzo: "Externus, qui ad immolandum accesserit, morietur" (Nm 3,10). Ritornando al nostro proposito, abbiamo dichiarato, e dichiariamo comprendersi sotto il nome di "peregrini", o "externi", tutti gli alti che, giusta la spiegazione poc’anzi data, non sono compresi sotto il nome di "Romani", o di "incolae Urbis".

 




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