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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

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  • Parte VIII
      • 75
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77. Il precetto della Santa Confessione, in ciò che riguarda il Jus Divino, comprende i soli peccati mortali, e non s’estende ai veniali. Avendo poi la Chiesa nel Concilio Lateranense fissato il tempo di confessarsi, che è la Pasqua di Risurrezione, si discute se alla necessità di confessarsi dei peccati mortali vada aggiunta l’altra di doversi anche confessare dei veniali. Quantunque comunemente si dica non essere stata aggiunta la necessità di confessarsi anche dei peccati veniali per adempiere il precetto Pasquale, non mancano però Autori che, pieni di zelo, opinano il contrario, ed insegnano che chi non ha che peccati veniali almeno nella Pasqua si presenti al Sacerdote per fargli sapere che, per grazia di Dio, non ha che peccati veniali. Si possono vedere il Juvenin, il Du Hamel, l’Habert, il Pontas. Noi non entriamo in questa controversia. Sant’Antonino espressamente nella sua "Somma" insegna esser cosa molto lodevole, per conseguire l’Indulgenza, il confessarsi dei peccati veniali, non avendo il penitente peccati mortali. Ma ciò nemmeno bastava al nostro proposito, in quanto il punto non è circa l’utile, ma circa il necessario. Il nodo si riduce alla questione, che trattasi tra i Teologi, se essendo ordinata la Confessione pel conseguimento del Giubileo, intendasi ordinata anche a chi non ha peccati mortali, ma soli veniali. Nel Santarelli si possono vedere radunati gli Autori sia di parte affermativa, sia di parte negativa. Coloro che si protestano aderenti all’opinione affermativa, sostengono che è la più sicura. Il Cardinale de Lugo ed il Leandro seguono la parte negativa, pel motivo che quando si parla della Confessione s’intende sempre la Confessione dei peccati mortali. Non manca però l’Autorità d’ingiungere la confessione dei veniali, come molto bene riflettono il Cardinal di Lauria ed il Clericato, comprovandolo col testo del Pontefice Clemente V, nella Clementina che incomincia "Ne in agro, de statu Monachorum", ove impone ai Monaci il peso di confessarsi almeno una volta il mese, ancorché ragionevolmente si potesse e si dovesse supporre che una gran parte d’essi non fosse per avere che peccati veniali. È anche certo che per l’acquisto del Giubileo si prescrivono opere che di loro natura sarebbero di puro consiglio e di supererogazione, com’è per esempio il digiunare alcuni giorni non prescritti dal precetto Ecclesiastico, o visitare devotamente, come succede nel presente Giubileo, le Basiliche; può anche prescriversi la Confessione dei veniali a chi non ha peccati mortali, quantunque, prescindendo da queste circostanze e parlando in astratto, l’obbligo di confessare i veniali non vi fosse. Noi così abbiamo fatto, e nel n. XLVI dell’ultima Costituzione abbiamo dichiarato che, per acquistare il Giubileo, è obbligato a confessarsi anche chi non ha che peccati veniali. "Posset autem Papa, si vellet, expressis verbis injungere, ut qui Indulgentiam consequi vellet, venialia peccata confiteretur, sicut injungit alia opera supererogationis, neque tamen hoc esset facere venialia materiam necessariam Confessionis, sed cum alias venialia sint congrua materia Confessionis, illa quoque exigeret, si vellet, in acquisitione Indulgentiae". Sono parole del Benzonio.




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