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| Benedictus PP. XIV Inter præteritos IntraText CT - Lettura del testo |
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16. Il Pontefice Clemente VI, che fu colui che ridusse il Giubileo dai cento anni prefissi da Bonifacio VIII ai cinquanta, nella sua Decretale Unigenitus, sotto il titolo "de Poenitentiis, et remissionibus" fra "l’estravaganti comuni", fu il primo che pose in carta, e registrò nella Decretale suddetta, la dichiarazione favorevole ai Pellegrini o Forestieri, avendola inserita nella sopraddetta sua Decretale. Però il celebre giureconsulto Giovanni di Anania, Arcidiacono di Bologna, nel suo Trattato De Jubilaeo, sotto la rubrica "de sortilegiis", dopo aver proposto quattordici dubbi da esaminarsi sulla materia del Giubileo, nel n. 9 ripone il seguente: "Dubitatur de illo, qui ivit usque ad mediam viam, et non potuit ulterius ire; de illo, qui non implet numerum dierum", ed a questo dubbio risponde così: "Ista tolluntur in Bulla praecedenti", che è quella di Clemente VI, da lui stesso ricordata in precedenza. Nelle Costituzioni ed intimazioni degli Anni Santi dei Pontefici Successori si trova la stessa dichiarazione. E Noi, per eliminare tutte le controversie, abbiamo ben volentieri aderito al loro esempio, avendola inserita nella nostra Costituzione Peregrinantes; con l’avvertenza, però, che questa dichiarazione comprende unicamente i Forestieri, e non s’estende ai Romani, o agli abitanti in Roma, come anche fu ben osservato dal Benzonio (De anno Jubilaei, lib. 5, dub. 10), provvedendosi ai Romani, ed abitanti di Roma, impediti, ed impotenti a far le visite delle Basiliche, in altra maniera, come altrove si vedrà.
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