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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

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  • Parte II
      • 27
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27. Chi aderisce alla prima opinione cioè che restino sospese le Facoltà e gl’Indulti concessi per cagione ed occasione delle Indulgenze, o per altri motivi, si fondano sopra l’ampiezza con cui sono concepite le Bolle sospensive, e sopra l’eccettuazione di alcune Facoltà ed Indulti dalla generalità delle sospensioni; come può vedersi presso il Sorbo ed il Rodriguez riferiti dal Pasqualigo (cit., q. 160). A conferma di questo orientamento si può valutare una decisione del Pontefice Giulio III, che, nell’Anno del Giubileo, sospese a quei Confessori, che l’avevano, la Facoltà di assolvere dai casi riservati alla Sede Apostolica, per grazia particolare concessa ai Padri della Compagnia di Gesù, durante l’Anno Santo che allora correva, il poter godere del privilegio di assolvere dai casi riservati al Sommo Pontefice ed alla Sede Apostolica, concesso loro da Paolo III, non certamente per cagione o in occasione delle Indulgenze, ma per altri motivi. Da ciò deriva che i detti privilegi erano stati compresi dal Pontefice sotto la sospensione che aveva fatta nell’Anno Santo. Il fatto è riferito dall’Orlandini nella "Storia della Compagnia di Gesù", ed è contestato dal Febei (Tract. de Anno Jubilaei, § 2, cap. 10, p. 162); dal Vittorelli (Storia dei Giubilei Pontifici, § 3, p. 371); dall’Alfani nella "Storia degli Anni Santi (p. 311 e ss.), e dal Ricci (Trattato dei Giubilei, cap. 38).




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