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| Benedictus PP. XIV Inter præteritos IntraText CT - Lettura del testo |
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31. La restrittiva di Gregorio XIII non fu mantenuta da Clemente VIII, che abbracciò di nuovo l’antica ampiezza: "Omnes et singulas Indulgentias, etiam perpetuas, vel peccatorum remissiones, vel Facultates, vel Indulta absolvendi etiam a casibus Sedi Apostolicae reservatis... suspendimus"; nella stessa maniera si sono regolati i suoi Successori, che hanno abbandonato le parole "vel earum causa", dalle quali nasceva la restrittiva. Il Cardinale de Lugo nel passo sopra citato pretende doversi ammettere la sola sospensione delle Facoltà concesse in ordine alle Indulgenze e non delle altre accordate per altri motivi, ancorché nel Breve sospensivo di Clemente VIII manchino le parole "vel earum causa", asserendo così aver dichiarato lo stesso Clemente: "Sed idem Pontifex interrogatus dixit eandem fuisse intentionem suam, et ad tollendum dubium, edita fuit interum eadem Bulla additis eisdem verbis", cioè "earum causa", Noi di questa mutazione non abbiamo alcun riscontro, e quando fosse sussistente dimostrerebbe che se nel Breve sospensivo non sono le parole "earum causa", s’intendono comprese sotto tale ampiezza sia le Facoltà d’assolvere, sia altre in ordine alle Indulgenze, o ad altri motivi. Le parole "earum causa" furono pure tralasciate nei Brevi sospensivi di Urbano VIII e degli altri Successori. Quantunque il suddetto Cardinal de Lugo, proseguendo nel suo impegno, dica che il Breve di Urbano deve intendersi secondo la spiegazione data all’altro di Clemente VIII, però va osservato che non dice che Urbano abbia così dichiarato, ma d’avere lui, Cardinale, così opinato: "Quare, cum interum de hoc dubitaretur, aeque dixi, non fuisse revocatam Regularium Facultatem". Infatti, ripassati i registri dell’Anno Santo del Pontefice Urbano, non si è ritrovata alcuna memoria che riguardi la materia di cui si tratta. Si sono inoltre diligentemente letti i Registri delle Congregazioni tenute nell’anno del Giubileo celebrato dal Clemente X; da essi si è potuto ricavare che gli intervenuti erano del parere che, mancando nel Breve sospensivo le parole "et earum causa", s’intendessero revocate le Facoltà d’assolvere, concesse o non concesse in ordine alle Indulgenze. Infatti fecero tutti gli sforzi affinché dal Sommo Pontefice si dichiarasse, come fu dichiarato, che anche durante l’Anno Santo potessero i Regolari valersi dei privilegi d’assolvere i propri i Sudditi Regolari nei casi riservati; il che non avrebbero fatto se non avessero supposto che sotto la sospensione del Pontefice Clemente fossero state comprese anche le Facoltà d’assolvere, non concesse ad intuito delle Indulgenze; essendo tali quelle che domandavano che si preservassero a favore dei Regolari.
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