9. Primieramente intendiamo, vogliamo e comandiamo che
all’epoca suddetta sia lecito ad ognuno di Roma, e del Nostro Stato Pontificio,
ed anche a qualunque altro estero, dopo che avrà pagato alle porte il
dazio che si troverà fissato nella presente cedola di Nostro motu
proprio o nelle tariffe generali delle dogane, il vendere, il comprare, il
trasportare da un luogo all’altro liberamente i generi vendibili, comprati,
invenduti, purché per altro non si estraggano, né si trasportino
fuori dello Stato, senza espressa licenza da ottenersi in iscritto dai
tribunali di rispettiva giurisdizione, e da concedersi soltanto allorché
la Deputazione della grascia [dell’annona] che da Noi viene istituita come si
prescriverà in appresso, giudicherà che la suddetta estrazione
non solo non sarà per diminuire la corrispettiva abbondanza
nell’interno, ma si renderà anzi necessaria per non ristagnare il
superfluo e disanimare così i cooperatori della riproduzione; resta
beninteso però di non limitare tali licenze a particolari persone, ma
che tutti universalmente possano profittare delle medesime con il pagamento
d’un competente dazio, onde garantire sempre a migliore condizione il
consumatore nazionale. Così ancora sarà lecito e permesso in
avvenire a qualunque proprietario e mercante dei generi riguardanti la grascia
di vendere i medesimi liberamente non solo nei giorni di fiera e mercato, ma in
qualunque tempo e giorno dell’anno, purché si conformi alle leggi della
Chiesa che vietano i traffici nei giorni Sacri della Nostra Santa Religione.
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