12. Conseguentemente a tale Nostra determinazione
vogliamo ed ordiniamo che qualunque venditore possa occupare gratuitamente, e
senza pagamento di sorta alcuna, i posti e luoghi di mercato e qualsivoglia
altro sito pubblico, conformandosi però sempre a quelle leggi di pulizia
che dai legittimi superiori saranno imposte al solo fine che le strade non
siano tumultuariamente ingombre e deturpate; a tale effetto rescindiamo ed
annulliamo qualunque appalto o locazione di detti diritti, proventi, emolumenti
e posti e luoghi di mercato, che per ragioni di contratto dovesse
ancora avere continuazione di tempo, volendo che gli appaltatori, che
attualmente se ne trovano in possesso, debbano considerarsi e reputarsi come se
fin da principio fossero stati meri e semplici amministratori delle cose
appaltate, e ritenute o a nome della Nostra Camera, o dei particolari
proprietari, onde resti escluso qualunque benché piccolo bonifico per
gli utili che avrebbero potuto fare in appresso, come si è più
volte in casi consimili praticato dai Nostri predecessori, e segnatamente da
Benedetto XIV in occasione della soppressione del bollo della carta da
scrivere.
|