18. Ma siccome la proclamata libertà di commercio
è diretta non solo ad animare la riproduzione nell’interno dello Stato,
ma anche a richiamare nel medesimo la concorrenza dei venditori esteri, onde
sempre più ne risultino la moltiplicazione delle offerte di vendita e la
desiderata moderazione dei prezzi, quindi Ci siamo anche determinati ad
ordinare, come in realtà ordiniamo, che siccome in vigore di questa
Nostra cedola di motu proprio dovrà essere permesso a qualunque
Nostro suddito e mercante del Nostro Stato d’introdurre liberamente, e
liberamente riestrarre, ogni genere di grascia da qualunque città e
luogo a Noi soggetto, purché rimanga nella circolazione dello Stato
medesimo, così relativamente ai generi d’estera provenienza, i mercanti
debbano godere della facoltà d’introdurre nello Stato, e di riestrarre
dal medesimo, a loro piacimento, i generi introdotti, salvi sempre i regolamenti
delle finanze ai confini. Affinché peraltro questa felice libertà
non degeneri in licenza, e sotto il suo manto non si velino le fraudolente
estrazioni delle grascie nazionali, vogliamo ed ordiniamo che nei casi
accennati di estrazioni dallo Stato si debba provare dal mercante che le
derrate che egli vuole riestrarre sono quelle medesime che furono da lui
introdotte, e che né per vendita né per commissione sono divenute
nazionali.
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