20. Affinché poi gli ostacoli veri alla
libertà del commercio non si confondano con gl’immaginari e con i falsi,
dichiariamo espressamente che i dazî di semplice consumo, come quelli che
per loro natura si pagano dopo la perfezione dei contratti, per nessun motivo
si oppongono ad essa, e basta soltanto usare delle misure adeguate nel modo di
organizzarli. Siamo anzi tanto persuasi di questa verità, che stimiamo
opportuno promulgare che il dazio di consumazione, che sarà da Noi
imposto sulle materie di grascia, dovrà cadere per l’avvenire
indistintamente tanto sul genere introdotto per le vendite, quanto su quello
che s’introduce per uso di propria particolare consumazione, non essendo giusto
che i possessori dei generi, in vista appunto della loro opulenza, vadano
esenti da un peso che sopra tutti i consumatori si deve proporzionatamente
ripartire. Perciò ingiungiamo al Nostro monsignor tesoriere generale di
vigilare esattamente, onde per mezzo di opportuni moduli tutti i bestiami, e
segnatamente gli animali porcini che sono allevati dentro le mura di Roma, o
nelle vigne, o nei luoghi chiusi della medesima città (destinati per lo
più a particolari consumazioni private) non si sottraggano a quel
medesimo discreto dazio di consumazione, che secondo la proporzione del loro
peso da Noi più sotto si stabilirà su tutti quegli animali che
saranno per introdursi.
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