21. E perché tutti i Nostri provvedimenti
nonché lo stesso gravame della gabella servano indirettamente
all’aumento della riproduzione ed alla conseguente abbondanza delle grascie,
avendo Noi riflettuto che la mattazione intempestiva degli animali non ancora
adulti distrugge radicalmente la forza riproduttiva, oggetto primario delle
cure d’ogni saggio legislatore economico, prescriviamo ed ordiniamo che un tal
genere di animali così immaturamente consumati debba essere soggetto
tanto in Roma, quanto nel resto del Nostro Stato, ad una più grave
gabella, la quale corrisponda non solo al dazio di consumazione, ma anche come
penale, onde non venga in avvenire impedito il naturale incremento dei
bestiami. Inculchiamo pertanto anche alla Nostra Congregazione del Buon Governo
d’avere a cuore le provvidenze suddette, affinché prescriva in tutte le
Comunità del Nostro Stato una gabella punitiva, in quel grado che
sarà da essa creduta più atta a reprimere l’immatura mattazione
dei bestiami suddetti.
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