23. Infine, essendo l’osservanza delle leggi e la pronta
amministrazione della giustizia la base di ogni ben regolato governo; ponderando
Noi che l’esecuzione di un nuovo sistema distruttivo di tante vecchie
costumanze richiede specialmente per la città di Roma le più
efficaci misure, siamo venuti nella determinazione di stabilire in essa un
Tribunale, che sarà chiamato Deputazione della grascia [cioè:
Deputazione dell’annona, delle vettovaglie], lasciandone esercitare
le funzioni nelle province del Nostro Stato alle solite legittime
autorità, le quali inoltre nei piccoli paesi, dove, o per disposizione
di luogo, o per povertà di fortune, o per difetto di popolazione, o per
qualunque altra causa, manchi la concorrenza dei venditori dei generi, per cui
non resti conseguentemente abbastanza assicurata la sussistenza del pubblico,
dovranno dirigersi alla Congregazione del Buon Governo ed ottenere dalla
medesima che la Comunità qualunque sia, anche baronale, provveda senza
suo scapito allo spaccio dei generi di grascia in quel modo che crederà
più espediente, ed ai prezzi naturali di commercio, non disuniti
peraltro dalla idoneità degli oblatori. Sarà pertanto esatta e
principale cura della Deputazione suddetta vigilare sull’osservanza
delle leggi prescritte nella presente cedola di Nostro motu proprio, e
far argine ai monopoli, alle frodi ed agli aggravi, sia pubblici, sia privati,
per mezzo della retta e sollecita amministrazione della giustizia, preservando
però sempre intatto al Cardinale camerlengo il pieno esercizio del suo
privativo ministero della legislazione ai sensi di quanto si trova prescritto
nella Nostra costituzione Post diuturnas (titolo De publicae
aeconomiae administratione, et administratoribus, decretum 11).
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