24. Alla giurisdizione della medesima Deputazione della
grascia dovranno poi essere sottoposti per l’avvenire tutti gli oggetti che
appartenevano in addietro alla Presidenza, così detta, della
grascia, con le modificazioni però in tutto e per tutto prescritte
dalla presente Nostra cedola di motu proprio. Dovranno per conseguenza
da essa emanarsi le provvidenze esecutive, che all’opportunità potranno
sembrare necessarie relativamente ad ogni genere di commestibili di qualunque
sorta essi siano, ed a qualunque vincolo fossero stati soggetti finora;
dovranno tutti, e i singoli salumieri, macellai, orzaroli, ossia arte bianca,
vermicellai, osti, formaggiai ed ogni altro venditore di generi di analoga
consumazione dipendere dalla Deputazione della grascia in ciò che
riguarda la legalità dei pesi e delle misure, la buona qualità
dei generi da spacciarsi, salva sempre a tutti la libertà del prezzo e
dell’esercizio dell’arte. Dovranno infine tutte le manifatture di sòla,
di sapone, di candele di sevo, di corde armoniche e di pelli conciate in
qualunque maniera, ed ogni altra manifattura relativa alla grascia soggiacere
alla ispezione della Deputazione suddetta, per ciò che riguarda
la loro buona qualità e la perfezione, volendo Noi che tutte quelle
manifatture che sono suscettibili di bollo siano a tale effetto gratuitamente
marcate dai ministri della Deputazione; questi però dovranno non
solo ricusare l’apposizione del medesimo nel caso d’imperfezione del
lavoro e della cattiva qualità della merce, ma farne anche l’opportuno
rapporto all’intiera Deputazione, onde possa procedere contro il
venditore, o manifattore, con quelle pene o multe che giudicherà
convenienti.
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