27. Le materie economiche e le giudiziali saranno
discusse e decise dal pieno Tribunale radunato in congregazione; quelle
però che riguardano strettamente il vero e puro favore del commercio, a
simiglianza di quanto abbiamo prescritto relativamente alle materie annonarie con
altra cedola di Nostro motu proprio e susseguenti Nostre
dichiarazioni, saranno definite dal suddetto monsignor presidente con due dei
sei deputati da eleggersi per turno della stessa Deputazione per quel corso di
tempo che sarà da lui creduto opportuno, mentre le altre saranno
privativamente giudicate da monsignor presidente della grascia.
Incomberà poi a tutti i deputati, e segnatamente a quelli che verranno
fra essi alternativamente dalla intera Deputazione particolarmente
destinati, vigilare sui venditori, ed a tenore delle leggi condannare i
trasgressori alle pene pecuniarie, dovendo peraltro sugli oggetti interessati e
sugl’inconvenienti di maggior rimarco interpellare la piena Deputazione.
L’assessore eserciterà le veci del fisco, e sarà obbligato a
vigilare e a comunicare ai competenti superiori le denunzie che gli perverranno
contro i trasgressori, nonché a ricorrere alla Congregazione economica
composta dal reverendissimo Cardinale camerlengo e da altri reverendissimi
Cardinali (dei consigli della quale Ci siamo principalmente serviti nel
combinare le provvidenze contenute in questa Nostra cedola di motu proprio)
ove da qualcuno nell’atto dell’esecuzione, o in qualunque altra circostanza, si
portasse la minima alterazione all’adempimento del sistema da Noi adottato. Per
supplire infine alle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale, tanto
relativamente ai dovuti onorarî e alle mercedi, quanto ad ogni altra cosa
necessaria ed opportuna per l’andamento del medesimo, vogliamo che sia
particolarmente assegnato il ricavato del dazio, che da Noi verrà
imposto successivamente.
[Seguono disposizioni sulla carne vaccina, sul bestiame
pecorino, caprino e porcino; sui latticini; sull’olio; sui grassi, sui grassi
sevi e sugli strutti; sui polli e le uova; sul pesce; sulle penali e loro
distribuzione].
Dato dal Nostro palazzo apostolico del Quirinale oggi 11 marzo 1801.
PIO PP. VII
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