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Pius PP. VII
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27. Le materie economiche e le giudiziali saranno discusse e decise dal pieno Tribunale radunato in congregazione; quelle però che riguardano strettamente il vero e puro favore del commercio, a simiglianza di quanto abbiamo prescritto relativamente alle materie annonarie con altra cedola di Nostro motu proprio e susseguenti Nostre dichiarazioni, saranno definite dal suddetto monsignor presidente con due dei sei deputati da eleggersi per turno della stessa Deputazione per quel corso di tempo che sarà da lui creduto opportuno, mentre le altre saranno privativamente giudicate da monsignor presidente della grascia. Incomberà poi a tutti i deputati, e segnatamente a quelli che verranno fra essi alternativamente dalla intera Deputazione particolarmente destinati, vigilare sui venditori, ed a tenore delle leggi condannare i trasgressori alle pene pecuniarie, dovendo peraltro sugli oggetti interessati e suglinconvenienti di maggior rimarco interpellare la piena Deputazione. L’assessore eserciterà le veci del fisco, e sarà obbligato a vigilare e a comunicare ai competenti superiori le denunzie che gli perverranno contro i trasgressori, nonché a ricorrere alla Congregazione economica composta dal reverendissimo Cardinale camerlengo e da altri reverendissimi Cardinali (dei consigli della quale Ci siamo principalmente serviti nel combinare le provvidenze contenute in questa Nostra cedola di motu proprio) ove da qualcuno nell’atto dell’esecuzione, o in qualunque altra circostanza, si portasse la minima alterazione all’adempimento del sistema da Noi adottato. Per supplire infine alle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale, tanto relativamente ai dovuti onorarî e alle mercedi, quanto ad ogni altra cosa necessaria ed opportuna per l’andamento del medesimo, vogliamo che sia particolarmente assegnato il ricavato del dazio, che da Noi verrà imposto successivamente.

[Seguono disposizioni sulla carne vaccina, sul bestiame pecorino, caprino e porcino; sui latticini; sull’olio; sui grassi, sui grassi sevi e sugli strutti; sui polli e le uova; sul pesce; sulle penali e loro distribuzione].

Dato dal Nostro palazzo apostolico del Quirinale oggi 11 marzo 1801.

PIO PP. VII

 




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