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Pius PP. VII
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17. Unitamente all’enunciata indefinita libertà d’importazione e di trasporto interno, circolazione, luoghi, e contratti dei generi di grascia, vogliamo eziandio che abbia luogo quella del prezzo, il quale, se viene dalla legge determinato fuori del livello del commercio, non può non essere gravoso ad uno dei contraenti, e per conseguenza ingiusto, o assolutamente inutile se lo pareggia. Pertanto in avvenire il prezzo delle merci di grascie dovrà essere in pieno e libero arbitrio del possessore delle medesime in modo che tanto in questa Nostra capitale, come in ogni altra città, terra, castello, o luogo del Nostro Stato Pontificio, non volendosi dai rispettivi proprietari, per giuste e convenienti speculazioni di loro privata utilità, smerciare ed esitare i generi suddetti, non possa farsi ad essi violenza alcuna, obbligandoli alla vendita coattiva dei medesimi.




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