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Pius PP. VII
Le più colte

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  • 18
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18. Ma siccome la proclamata libertà di commercio è diretta non solo ad animare la riproduzione nell’interno dello Stato, ma anche a richiamare nel medesimo la concorrenza dei venditori esteri, onde sempre più ne risultino la moltiplicazione delle offerte di vendita e la desiderata moderazione dei prezzi, quindi Ci siamo anche determinati ad ordinare, come in realtà ordiniamo, che siccome in vigore di questa Nostra cedola di motu proprio dovrà essere permesso a qualunque Nostro suddito e mercante del Nostro Stato d’introdurre liberamente, e liberamente riestrarre, ogni genere di grascia da qualunque città e luogo a Noi soggetto, purché rimanga nella circolazione dello Stato medesimo, così relativamente ai generi d’estera provenienza, i mercanti debbano godere della facoltà d’introdurre nello Stato, e di riestrarre dal medesimo, a loro piacimento, i generi introdotti, salvi sempre i regolamenti delle finanze ai confini. Affinché peraltro questa felice libertà non degeneri in licenza, e sotto il suo manto non si velino le fraudolente estrazioni delle grascie nazionali, vogliamo ed ordiniamo che nei casi accennati di estrazioni dallo Stato si debba provare dal mercante che le derrate che egli vuole riestrarre sono quelle medesime che furono da lui introdotte, e che né per vendita né per commissione sono divenute nazionali.




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