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Pius PP. VII
Quum memoranda

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Che cosa dunque Ci resta, se non vogliamo incorrere nella taccia di pusillanimi ed inetti o persino in quella di aver iniquamente tralasciato la causa di Dio, che – abbandonato ogni orgoglio umano e dimenticata ogni prudenza fisicadare attuazione al precetto evangelico: "Se poi non ascolterà la Chiesa, consideralo alla stregua di un Pagano o di un Pubblicano" (Collatione 18)? Capiscano essi finalmente che sono soggetti al Nostro imperio, al Nostro trono, alla legge di Cristo. Anche Noi abbiamo un dominio, e lo consideriamo il principale, a meno che non sia giusto sottomettere lo spirito alla carne e la Chiesa alle vicende mondane (Greg. Nazianzeno, Orat. 18, edit. Manrin). In passato, tanti sommi Pontefici, illustri per dottrina e santità, per l’una o l’altra di quelle colpe che i sacri canoni puniscono con l’anatema, volendo favorire le ragioni della Chiesa contro Re e Principi ostinati, scelsero di percorrere questa estrema via: avremo forse paura di seguire il loro esempio Noi, dopo tante violenze, tante nefandezze, tante atrocità, tanti sacrilegi, così noti ovunque e così conosciuti da tutti? Non Ci dovremmo preoccupare di più, per non essere accusati a buon diritto, di essere arrivati tardi a questa decisione, piuttosto che di esserci comportati temerariamente e frettolosamente? Soprattutto perché con quest’ultimo attentato – il più grave di quanti siano stati commessi contro il potere temporale del Nostro Principato – abbiamo avuto certezza che non Ci sarà restituita maggiore libertà, per corrispondere alle incombenze, tanto gravose quanto necessarie, del Nostro Ministero Apostolico.

Di conseguenza, con l’autorità di Dio onnipotente, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, chiamiamo a render conto tutti coloro che hanno avuto a che fare con l’invasione di quest’alma città e del territorio ecclesiastico, e con la sacrilega violazione del patrimonio della Chiesa compiuta dalle truppe francesi, dopo che dovemmo patire tutto ciò che è indicato nelle suddette due allocuzioni concistoriali ed in molte altre proteste e contestazioni (rese note per Nostro volere) che avvennero nella predetta città e nel territorio ecclesiastico, contro l’immunità, contro i diritti della Chiesa e di questa Santa Sede, anche temporali.

Pertanto scomunichiamo ed anatemizziamo nuovamente, se necessario, i loro mandanti, fautori, consulenti, aderenti, o comunque implicati nell’esecuzione dei predetti mali, od operanti autonomamente, che sono incorsi nella maggiore scomunica, e nelle altre censure e pene ecclesiastiche inflitte dai sacri canoni, dalle costituzioni apostoliche e dai Concilii generali, in particolare da quello di Trento (Sess. 22, cap. 11, De referen.). Priviamo chiunque di qualunque privilegio, grazia o indulto comunque ottenuto, da Noi o dai Pontefici Romani Nostri predecessori; e da queste censure, nessuno, se non Noi o il Romano Pontefice regnante pro tempore, potrà assolvere e liberare (eccetto che in articulo mortis ed anche allora con la clausola di ricadere nelle punizioni una volta risanati); con l’aggravante che gli scomunicati non potranno conseguire il beneficio dell’assoluzione finché non avranno pubblicamente ritrattato tutti i loro misfatti, li avranno contestati e sconfessati ed avranno reintegrato tutto com’era prima o comunque avranno offerto alla Chiesa, a Noi ed a questa Santa Sede l’adeguata soddisfazione. Coloro poi che sono degni di specialissima menzione ed i loro successori negli incarichi (cui competono la personale ritrattazione, revocazione, cancellazione ed abolizione di tutte le malvagità sopra indicate, od altre equivalenti pratiche, in grado di procurare alla Chiesa, a Noi ed a questa Santa Sede la dovuta e commisurata soddisfazione, talché se ne possa produrre l’effetto disposto in materia dalla presente lettera) non si considerino minimamente liberi o a qualunque titolo emendati, ma sappiano di essere sempre obbligati ad ottenere il beneficio dell’assoluzione. Questo, sulla base delle presenti affermazioni, disponiamo e deliberiamo.




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