Per Noi certamente non vi sarà alcun giorno più
lieto e più giocondo di quello in cui Ci sarà concesso dalla divina
misericordia di vedere rifugiarsi nel Nostro seno e ritornare, affrettandosi,
all’ovile del Signore proprio quei figli che fino ad ora sono stati per Noi
causa di tante tribolazioni e tanti dolori.
Decretiamo che la presente lettera e tutto ciò che in essa è contenuto in
nessun momento possano essere tacciati, impugnati, infranti, ritrattati o
controversi per surrezione, orrezione, vizio di nullità o di Nostra volontà o
degli aventi interesse alla censura o per qualunque altro difetto di sorta, né
possano essere ridotti a termini di diritto, né contro di essi potrà
intentarsi, né impetrarsi alcun rimedio di restituzione in integrum, di
"aperitionis oris" o di qualunque altro diritto, fatto o
grazia. Ciò, qualunque opposizione facciano i predetti e tutti gli altri in
qualunque modo coinvolti, o che asseriscono di avere interesse, di qualunque
stato, grado, ordine e dignità, ovvero degni di altra specifica e mirata qualifica;
e nemmeno qualora le cause per le quali queste norme furono emanate siano state
insufficientemente addotte, verificate e giustificate, o per qualunque altra
causa, motivazione, pretesto o punto. Ed anche se fosse impetrato o concesso
per scelta, scienza e pienezza di potere, nessuno mai in giudizio o fuori potrà
servirsene o giovarsene in alcun modo. Le presenti norme dovranno durare sempre
stabili, valide ed efficaci, ed avere ed ottenere il loro pieno e totale
effetto; e da coloro cui spetta e spetterà in futuro, dovranno essere
inviolabilmente ed intangibilmente osservate; così come emanate, e non
diversamente, dovranno essere rispettate da tutti i giudici ordinari o
delegati, uditori di cause del Palazzo Apostolico, Cardinali di Santa Madre
Chiesa, legati a latere e nunzii apostolici, e da tutti gli altri
funzionari di qualunque grado, presenti e futuri, tolta loro ogni facoltà di
giudicare ed interpretare altrimenti, dichiarando irrito e nullo tutto ciò che
si sentenziasse diversamente, scientemente o ignorantemente, da qualunque
autorità derivasse. Nonostante le premesse, e per quanto sia regola abituale
Nostra e della Cancelleria Apostolica, nell’introdurre una nuova disposizione
giuridica, tener conto delle altre costituzioni ed ordinazioni apostoliche,
corroborate anche da giuramento e conferma Apostolica, e da qualunque altro
rafforzativo confermato, questa volta deroghiamo da tale criterio; siano essi
statuti, usi, consuetudini e stili – anche immemorabili –, privilegi, indulti e
lettere Apostoliche, ancorché emanati da qualunque gerarchia ecclesiastica o
civile o comunque altrimenti qualificata, e di cui fosse necessaria una
speciale menzione, sotto qualunque forma di parole; con tutte le derogatorie di
derogatorie e con clausole più efficaci e massimamente efficaci, anche insolite
ed annullanti, nonché per altri decreti simili alla presente per indirizzo,
scienza e pienezza di potere, concistoriali o comunque concessi, promulgati ed
emessi; anche se siano stati replicati più volte ed approvati, confermati ed
innovati ripetutamente. Deroghiamo dunque; e vogliamo che sia derogato a tutte
le affermazioni contrarie, comunque espresse, nella totalità od analiticità,
anche se per la loro deroga esse dovessero essere citate ed inserite per
intiero con l’osservanza della forma speciale, specifica, espressa ed
indivisibile del loro intiero testo, parola per parola, senza alcuna omissione:
con la presente tutto ciò deve intendersi pienamente espresso ed inserito,
poiché questa lettera dovrà conservare piena validità in conformità delle
premesse.
|