Siccome poi la presente disposizione, come è noto,
non può essere pubblicata con certezza dappertutto, e soprattutto nei luoghi in
cui sarebbe più necessario che lo fosse, vogliamo che l’originale o le copie
siano affisse e pubblicate, come è d’abitudine, alle porte della Chiesa
Lateranense, della Basilica del Principe degli Apostoli, della Cancelleria
Apostolica, della Curia generale sul Monte Citorio e nel Campo di Flora in
città; ed una volta affissi e pubblicati, tali scritti impongano l’obbligo
dell’osservanza a tutti coloro cui compete, come se ciascuno fosse chiamato in
causa personalmente e per nome.
Vogliamo inoltre che tutte le trascrizioni o le copie stampate,
sottoscritte di mano da un Notaio pubblico, e munite del sigillo di qualche
persona insignita di dignità ecclesiastica, ricevano in ogni paese ed in ogni
nazione, tanto in giudizio che fuori, lo stesso credito che si presterebbe a
questo originale se venisse esposto o presentato.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il
10 giugno 1809, anno decimo del Nostro Pontificato.
PIO
PP. VII
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