3. Per la qual cosa, considerando Noi con animo
attento quanto grandi utilità sarebbero derivate a quelle vastissime regioni
quasi prive di operai evangelici, e quanto accrescimento avrebbero recato alla
Religione Cattolica Ecclesiastici di tal fatta, i probi costumi dei quali
venivano elogiati con tante lodi per il continuo impegno, per il fervido zelo
dedicato alla salute delle anime e per l’indefessa predicazione della parola di
Dio, Noi abbiamo reputato ragionevole assecondare i voti di un Principe così
grande e benefico. Pertanto, con Nostra lettera in forma di Breve, il 7 marzo
1801 abbiamo concesso al predetto Francesco Kareu ed ai suoi soci dimoranti
nell’Impero Russo, o a coloro che colà fossero giunti da altre parti, la
facoltà di unirsi in corpo, o Congregazione di Società di Gesù, ed accordato la
libertà di raccogliersi uniti in una o più case, ad arbitrio del Superiore, ma
soltanto entro i confini dell’Impero Russo, e abbiamo deputato, a beneplacito
Nostro e della Sede Apostolica, quale Preposito generale di tale Congregazione
lo stesso prete Francesco Kareu, con le facoltà necessarie e opportune per
mantenere e seguire la Regola di Sant’Ignazio di Loyola, approvata e confermata
con le sue Costituzioni dal Nostro Predecessore Paolo III di felice memoria.
Ciò, affinché in tal modo i soci riuniti in un gruppo religioso si occupassero
ad educare la gioventù nella Religione e nelle buone arti, a reggere seminari e
collegi e, con l’approvazione e il consenso degli Ordinari dei luoghi,
ascoltare le confessioni, annunziare la Parola di Dio, e liberamente
amministrare i Sacramenti. Accogliemmo la Congregazione della Compagnia di Gesù
sotto la diretta tutela e soggezione Nostra e della Sede Apostolica, e
riservammo a Noi ed ai Nostri Successori di prescrivere e stabilire quelle cose
che Ci fossero sembrate nel Signore efficaci a rafforzarla, a presidiarla, e a
purgarla da quegli abusi e da quelle corruttele che per avventura avessero
potuto introdurvisi. A tale effetto Noi abbiamo espressamente derogato alle
Costituzioni Apostoliche, statuti, consuetudini, privilegi ed indulti in
qualunque modo concessi e confermati in opposizione alla premessa Nostra
lettera, specialmente alla lettera Apostolica del citato Clemente XIV, che
comincia "Dominus ac Redemptor Noster" in quelle parti, solamente,
che fossero contrarie alla detta Nostra lettera in forma di Breve, il cui
principio è "Catholicae" e rilasciata per il solo Impero della
Russia.
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