8. Pertanto concediamo e accordiamo al diletto figlio
prete Taddeo Borzozowski, attuale Preposito generale della Compagnia di Gesù, e
agli altri da lui legittimamente deputati, tutte le necessarie ed opportune
facoltà, a beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, di poter ammettere ed
aggregare liberamente e lecitamente in tutti i predetti Stati e Governi tutti
coloro i quali chiederanno di essere ammessi ed aggregati all’Ordine Regolare
della Compagnia di Gesù i quali, uniti in una o più case, in uno o più collegi,
in una o più province, e distribuiti secondo l’esigenza delle circostanze sotto
l’obbedienza del Preposito generale pro tempore, conformino la loro
maniera di vivere alle prescrizioni della Regola di Sant’Ignazio di Loyola
approvata e confermata dalle Costituzioni Apostoliche di Paolo III. Concediamo
ancora e dichiariamo che per attendere ad istruire la gioventù nei rudimenti
della Religione Cattolica e per addestrarla nei buoni costumi, sia loro lecito
di liberamente e lecitamente reggere seminari e collegi, e col consenso e
l’approvazione degli Ordinari dei luoghi in cui avvenisse loro di soggiornare,
ascoltare confessioni, predicare la parola di Dio e amministrare Sacramenti.
Tutti poi i collegi, le case, le province e i Soci in tal modo uniti, e che in
avvenire si uniranno e aggregheranno, Noi li riceviamo sin da questo momento
sotto l’immediata tutela, presidio ed obbedienza Nostra, e di questa Apostolica
Sede, riservando a Noi, ed ai Romani Pontefici Successori Nostri lo stabilire e
prescrivere quelle cose, che si troverà conveniente stabilire e prescrivere per
maggiormente consolidare, munire e purgare la Società stessa da quegli abusi,
che per avventura si fossero intrusi, il che tolga Iddio.
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