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| Pius PP. VII Sollicitudo omnium IntraText CT - Lettura del testo |
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3. Per la qual cosa, considerando Noi con animo attento quanto grandi utilità sarebbero derivate a quelle vastissime regioni quasi prive di operai evangelici, e quanto accrescimento avrebbero recato alla Religione Cattolica Ecclesiastici di tal fatta, i probi costumi dei quali venivano elogiati con tante lodi per il continuo impegno, per il fervido zelo dedicato alla salute delle anime e per l’indefessa predicazione della parola di Dio, Noi abbiamo reputato ragionevole assecondare i voti di un Principe così grande e benefico. Pertanto, con Nostra lettera in forma di Breve, il 7 marzo 1801 abbiamo concesso al predetto Francesco Kareu ed ai suoi soci dimoranti nell’Impero Russo, o a coloro che colà fossero giunti da altre parti, la facoltà di unirsi in corpo, o Congregazione di Società di Gesù, ed accordato la libertà di raccogliersi uniti in una o più case, ad arbitrio del Superiore, ma soltanto entro i confini dell’Impero Russo, e abbiamo deputato, a beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, quale Preposito generale di tale Congregazione lo stesso prete Francesco Kareu, con le facoltà necessarie e opportune per mantenere e seguire la Regola di Sant’Ignazio di Loyola, approvata e confermata con le sue Costituzioni dal Nostro Predecessore Paolo III di felice memoria. Ciò, affinché in tal modo i soci riuniti in un gruppo religioso si occupassero ad educare la gioventù nella Religione e nelle buone arti, a reggere seminari e collegi e, con l’approvazione e il consenso degli Ordinari dei luoghi, ascoltare le confessioni, annunziare la Parola di Dio, e liberamente amministrare i Sacramenti. Accogliemmo la Congregazione della Compagnia di Gesù sotto la diretta tutela e soggezione Nostra e della Sede Apostolica, e riservammo a Noi ed ai Nostri Successori di prescrivere e stabilire quelle cose che Ci fossero sembrate nel Signore efficaci a rafforzarla, a presidiarla, e a purgarla da quegli abusi e da quelle corruttele che per avventura avessero potuto introdurvisi. A tale effetto Noi abbiamo espressamente derogato alle Costituzioni Apostoliche, statuti, consuetudini, privilegi ed indulti in qualunque modo concessi e confermati in opposizione alla premessa Nostra lettera, specialmente alla lettera Apostolica del citato Clemente XIV, che comincia "Dominus ac Redemptor Noster" in quelle parti, solamente, che fossero contrarie alla detta Nostra lettera in forma di Breve, il cui principio è "Catholicae" e rilasciata per il solo Impero della Russia.
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