VI.
ERRORI INTORNO ALLA SOCIETÀ CIVILE
CONSIDERATA IN SE STESSA
E NEI SUOI RAPPORTI CON LA CHIESA.
39. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto
tale che non ammette confini.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
40. La dottrina della Chiesa cattolica è avversa al bene e ai
vantaggi dell'umana società.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
41. Alla civile potestà, sebbene esercitata da un sovrano infedele,
compete un potere indiretto negativo riguardo alle cose sacre; quindi le spetta
non solo il diritto noto col nome di exequatur, ma altresì il
diritto d'appellazione, che chiamano ab abusu.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
42. Nel conflitto fra le leggi delle due potestà prevale il diritto
civile.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
43. Il potere laicale ha autorità di rescindere, interpretare e
annullare le solenni convenzioni, ossia concordati, intorno all'uso dei diritti
spettanti all'ecclesiastica immunità stipulata con la Sede Apostolica, e
non solo senza il consenso di questa, ma non ostante eziandio le sue proteste.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
44. L'autorità civile può immischiarsi delle cose concernenti
la religione, i costumi e il regime spirituale. Quindi può giudicare
delle istruzioni che i Pastori della Chiesa pubblicano per loro uffizio a
regola delle coscienze; ed anzi può decretare sopra l'amministrazione
dei Santi Sacramenti, e sopra le disposizioni necessarie a riceverli.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
45. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la
gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi
motivi i Seminari vescovili) può e deve essere affidato alla civile
autorità; e per siffatta guisa affidato, che non si riconosca verun
diritto di altra qualunque autorità di immischiarsi nella disciplina
delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella
scelta ed approvazione dei maestri.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Quibus virtuosissimis, 5 settembre 1851.
46. Anzi negli stessi Seminari dei chierici il metodo da seguirsi negli
studi si assoggetta alla civile autorità.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
47. L'ottimo andamento della società civile richiede che le scuole
popolari, aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale
tutti i pubblici Istituti destinati all'insegnamento delle lettere e delle
discipline più gravi, non che a procurare l'educazione della
gioventù, siano sottratte da ogni autorità dall'influenza
moderatrice o dall'ingerenza della Chiesa, e vengano assoggettate al pieno
arbitrio dell'autorità civile e politica, a piacimento dei sovrani e a
seconda delle comuni opinioni del tempo.
Epist. ad Archiep. Friburg.
Quum non sine, 14 luglio 1864.
48. Ai cattolici può essere accetto quel sistema di educare la
gioventù, il quale sia separato dalla fede cattolica e dalla
podestà della Chiesa, e che riguardi soltanto la scienza delle cose
naturali e i soli confini della terrena vita sociale, o almeno se li proponga
per iscopo principale.
Epist. ad Archiep. Friburg.
Quum non sine, 14 luglio 1864.
49. La civile autorità può impedire che i Vescovi e i popoli
fedeli abbiano libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
50. L'autorità laica ha per se stessa il diritto di presentare i
Vescovi, e può da essi esigere che assumano l'amministrazione delle
Diocesi prima di ricevere dalla Santa Sede l'istituzione canonica e le Lettere
Apostoliche.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
51. Anzi il governo laico ha diritto di deporre i Vescovi dall'esercizio
del pastorale ministero, e non è tenuto ad obbedire il Romano Pontefice
nelle cose concernenti l'Episcopato e l'istituzione dei Vescovi.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852,
52. I1 governo può di suo diritto commutare l'età stabilita
dalla Chiesa per la professione religiosa degli uomini e delle donne, e
può intimare a tutte le religiose famiglie di non ammettere veruno senza
il di lui permesso alla solenne professione dei voti.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
53. Debbonsi abrogare le leggi spettanti alla sicurezza dello stato delle
famiglie religiose, non che ai loro diritti e doveri; anzi il governo civile
può prestar mano a tutti quelli che volessero abbandonare l'intrapresa
vita religiosa, e infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le
stesse religiose famiglie del pari che le Chiese collegiate e i benefizi
semplici, anche di giuspatronato, e i loro beni o redditi sottoporre ed assegnare
all'amministrazione e all'arbitrio della civile potestà.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Probe memineritis, 22 gennaio 1855.
Alloc. Cum sæpe, 26 luglio 1855.
54. I Re e i Principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa,
ma di più, nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori
alla Chiesa.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1551.
55. Si deve separare la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
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