VII.
ERRORI INTORNO ALL'ETICA
NATURALE E CRISTIANA.
56. Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, né
punto è mestieri che le leggi umane si conformino al diritto di natura,
e ricevano da Dio la forza obbligatoria.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
57. La scienza delle materie filosofiche, e dei costumi, del pari che le
leggi civili, possono e debbono declinare dalla divina ed ecclesiastica
autorità.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
58. Altre forze non debbonsi ammettere fuori di quelle, che sono riposte
nella materia, ed ogni regola ed onestà dei costumi collocar si deve
nell'accumulare e nell'accrescere per qualsiasi materia le ricchezze,
nonché nel contentare la voluttà.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
Lett. Apost. Q&uanto conficiamur, 17 agosto 1863.
59. Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini
sono un vuoto nome e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1882.
60. L'autorità non è altro se non la somma del numero e delle
forze materiali.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
61. La fortuita ingiustizia di un fatto non reca verun detrimento alla
santità del diritto.
Alloc. Jamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
62. Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del "Non
intervento".
Alloc. Novos et ante, 28 settembre 1860.
63. È lecito negare obbedienza ai legittimi Principi, anzi
ribellarsi a loro.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Q&uisque Vestrum, 4 ottobre 1847.
Epist. Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849.
Lett. Apost. Cum catholica, 26 marzo 1847.
64. Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giuramento, quanto
qualunque scellerata e criminosa azione ripugnante alla legge eterna, non
solamente non è da condannare, ma sibbene torna lecita del tutto, e
degna di essere celebrata con comune lode, quando ciò si faccia per
l'amore della patria.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
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