VIII.
ERRORI CIRCA IL MATRIMONIO CRISTIANO.
65. In verun modo si può sostenere che Cristo abbia sollevato il
Matrimonio alla dignità di Sacramento.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
66. Il Sacramento del Matrimonio non è se non un che d'accessorio al
contratto e da esso separabile, e il Sacramento medesimo è riposto nella
sola benedizione nuziale.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
67. Per diritto di natura il vincolo del Matrimonio non è
indissolubile, e in vari casi il divorzio, propriamente detto, può
essere sancito dalla civile autorità.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
68. La Chiesa non ha potestà di stabilire impedimenti dirimenti del
Matrimonio, ma tale potestà spetta all'autorità civile, per mezzo
della quale si hanno da rimuovere gli impedimenti esistenti.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
69. La Chiesa cominciò a creare gli impedimenti dirimenti nei secoli
di mezzo, non per diritto proprio, ma usando di quel diritto che aveva ricevuto
dal potere civile.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
70. I Canoni Tridentini, fulminanti la scomunica a coloro che osano negare
alla Chiesa la facoltà di stabilire gli impedimenti dirimenti, o non
sono canoni dogmatici, o si debbono intendere nel senso di questa sola ricevuta
potestà.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
71. La forma del Tridentino non obbliga sotto pena di annullamento, quando
la legge civile prescriva un'altra forma e voglia, con l'intervento di questa
nuova forma, render valido il Matrimonio.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
72. Bonifazio VIII fu il primo ad asserire che il voto di castità
emesso nell'Ordinazione rende nulle le nozze.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
73. In virtù del semplice contratto civile può sussistere fra
cristiani un vero Matrimonio; ed è falso che o il contratto di
Matrimonio fra cristiani sia sempre Sacramento, o che nullo sia il contratto,
se il Sacramento si escluda.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
Lettera di S. S. Pio Pp. IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
74. Le cause matrimoniali o degli sponsali spettano di loro natura al foro
civile.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
N.B. Qui possono richiamarsi due altri errori intorno all'abolizione del
celibato clericale, e alla preferenza dello stato di Matrimonio sopra lo stato
di verginità. Il primo fu condannato nella Lettera Enciclica Qui
pluribus, 9 novembre 1846, e il secondo nella Lettera Apostolica Multiplices
inter, 10 giugno 1851.
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