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| Pius PP. IX Syllabus IntraText CT - Lettura del testo |
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V. 19. La Chiesa non è una vera e perfetta società completamente
libera, né ha diritti suoi propri e permanenti a lei conferiti dal suo
divino Fondatore; ma spetta alla civile potestà definire quali siano i
diritti della Chiesa e i limiti dentro i quali possa esercitare i medesimi
diritti. 20. L'ecclesiastica potestà non deve esercitare la propria
autorità senza il permesso ed il consenso del civile governo. 21. La Chiesa non ha potestà di definire dogmaticamente che la
religione della Chiesa cattolica è la sola ed unica vera religione. 22. L'obbligazione da cui sono assolutamente legati i maestri e gli
scrittori cattolici, si restringe a quelle cose soltanto, che dall'infallibile giudizio
della Chiesa vengono proposte a credersi da tutti come dogmi di fede. 23. I Romani Pontefici e i Concili ecumenici oltrepassarono i limiti della
loro potestà, usurparono i diritti dei principi, e sul definire eziandio
le cose di fede ed i costumi errarono. 24. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, ne alcuna
potestà temporale diretta o indiretta. 25. Oltre la potestà inerente all'episcopato, vi è altra
temporale potestà, data dal civile governo o espressamente o tacitamente
concessa, e quindi revocabile a talento del medesimo. 26. La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di acquistare e di
possedere. 27. I sacri ministri della Chiesa e lo stesso Romano Pontefice si debbono
al tutto rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali. 28. Non è lecito ai Vescovi senza il permesso del governo promulgare
neppure le stesse Lettere Apostoliche. 29. Le grazie concesse dal Romano Pontefice si debbono ritenere per nulle,
se non furono implorate per organo del governo. 30. La immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse
origine dal diritto civile. 31. I1 foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano
civili, siano criminali, si deve assolutamente sopprimere, anche non consultata
e reclamante la Sede Apostolica. 32. Senza veruna violazione del diritto naturale e dell'equità si
può abrogare l'immunità personale, con cui i chierici sono
esonerati dal peso di subire e di esercitare la milizia. Simile abrogazione poi
è domandata dal civile progresso massimamente in una società
costituita a forma di più libero regime. 33. All'ecclesiastica potestà di giurisdizione non appartiene
esclusivamente per proprio ingenito diritto, dirigere l'insegnamento delle
materie teologiche. 34. La dottrina d coloro, che pareggiano il Romano Pontefice ad un Principe
libero e operante nella Chiesa universale, è dottrina che prevalse nel
medio evo. 35. Nulla vieta, sia per sentenza di qualche Concilio generale, sia per
fatto di tutti i popoli, che il Supremo Pontificato, dal Vescovo di Roma e da
Roma stessa, si trasferisca ad altro Vescovo e ad altra città. 36. La definizione del Concilio nazionale non ammette verun'altra disputa,
e la civile amministrazione può esigere la cosa a questi termini. 37. Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e al tutto divise
dall'autorità del Romano Pontefice. 38. I soverchi arbitrî dei Romani Pontefici produssero la divisione
della Chiesa in orientale ed occidentale.
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