| Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
| Pius PP. IX Syllabus IntraText CT - Lettura del testo |
|
|
|
VI. 39. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto
tale che non ammette confini. 40. La dottrina della Chiesa cattolica è avversa al bene e ai
vantaggi dell'umana società. 41. Alla civile potestà, sebbene esercitata da un sovrano infedele,
compete un potere indiretto negativo riguardo alle cose sacre; quindi le spetta
non solo il diritto noto col nome di exequatur, ma altresì il
diritto d'appellazione, che chiamano ab abusu. 42. Nel conflitto fra le leggi delle due potestà prevale il diritto
civile. 43. Il potere laicale ha autorità di rescindere, interpretare e
annullare le solenni convenzioni, ossia concordati, intorno all'uso dei diritti
spettanti all'ecclesiastica immunità stipulata con la Sede Apostolica, e
non solo senza il consenso di questa, ma non ostante eziandio le sue proteste. 44. L'autorità civile può immischiarsi delle cose concernenti
la religione, i costumi e il regime spirituale. Quindi può giudicare
delle istruzioni che i Pastori della Chiesa pubblicano per loro uffizio a
regola delle coscienze; ed anzi può decretare sopra l'amministrazione
dei Santi Sacramenti, e sopra le disposizioni necessarie a riceverli. 45. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la
gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi
motivi i Seminari vescovili) può e deve essere affidato alla civile
autorità; e per siffatta guisa affidato, che non si riconosca verun
diritto di altra qualunque autorità di immischiarsi nella disciplina
delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella
scelta ed approvazione dei maestri. 46. Anzi negli stessi Seminari dei chierici il metodo da seguirsi negli
studi si assoggetta alla civile autorità. 47. L'ottimo andamento della società civile richiede che le scuole
popolari, aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale
tutti i pubblici Istituti destinati all'insegnamento delle lettere e delle
discipline più gravi, non che a procurare l'educazione della
gioventù, siano sottratte da ogni autorità dall'influenza
moderatrice o dall'ingerenza della Chiesa, e vengano assoggettate al pieno
arbitrio dell'autorità civile e politica, a piacimento dei sovrani e a
seconda delle comuni opinioni del tempo. 48. Ai cattolici può essere accetto quel sistema di educare la
gioventù, il quale sia separato dalla fede cattolica e dalla
podestà della Chiesa, e che riguardi soltanto la scienza delle cose
naturali e i soli confini della terrena vita sociale, o almeno se li proponga
per iscopo principale. 49. La civile autorità può impedire che i Vescovi e i popoli
fedeli abbiano libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice. 50. L'autorità laica ha per se stessa il diritto di presentare i
Vescovi, e può da essi esigere che assumano l'amministrazione delle
Diocesi prima di ricevere dalla Santa Sede l'istituzione canonica e le Lettere
Apostoliche. 51. Anzi il governo laico ha diritto di deporre i Vescovi dall'esercizio
del pastorale ministero, e non è tenuto ad obbedire il Romano Pontefice
nelle cose concernenti l'Episcopato e l'istituzione dei Vescovi. 52. I1 governo può di suo diritto commutare l'età stabilita
dalla Chiesa per la professione religiosa degli uomini e delle donne, e
può intimare a tutte le religiose famiglie di non ammettere veruno senza
il di lui permesso alla solenne professione dei voti. 53. Debbonsi abrogare le leggi spettanti alla sicurezza dello stato delle
famiglie religiose, non che ai loro diritti e doveri; anzi il governo civile
può prestar mano a tutti quelli che volessero abbandonare l'intrapresa
vita religiosa, e infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le
stesse religiose famiglie del pari che le Chiese collegiate e i benefizi
semplici, anche di giuspatronato, e i loro beni o redditi sottoporre ed assegnare
all'amministrazione e all'arbitrio della civile potestà. 54. I Re e i Principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa,
ma di più, nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori
alla Chiesa. 55. Si deve separare la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.
|
Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |