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| Pius PP. IX Syllabus IntraText CT - Lettura del testo |
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VII. 56. Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, né
punto è mestieri che le leggi umane si conformino al diritto di natura,
e ricevano da Dio la forza obbligatoria. 57. La scienza delle materie filosofiche, e dei costumi, del pari che le
leggi civili, possono e debbono declinare dalla divina ed ecclesiastica
autorità. 58. Altre forze non debbonsi ammettere fuori di quelle, che sono riposte
nella materia, ed ogni regola ed onestà dei costumi collocar si deve
nell'accumulare e nell'accrescere per qualsiasi materia le ricchezze,
nonché nel contentare la voluttà. 59. Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini
sono un vuoto nome e tutti i fatti umani hanno forza di diritto. 60. L'autorità non è altro se non la somma del numero e delle
forze materiali. 61. La fortuita ingiustizia di un fatto non reca verun detrimento alla
santità del diritto. 62. Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del "Non
intervento". 63. È lecito negare obbedienza ai legittimi Principi, anzi
ribellarsi a loro. 64. Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giuramento, quanto
qualunque scellerata e criminosa azione ripugnante alla legge eterna, non
solamente non è da condannare, ma sibbene torna lecita del tutto, e
degna di essere celebrata con comune lode, quando ciò si faccia per
l'amore della patria.
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