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Ioannes Paulus PP. II
Apostolos suos

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  • II L'UNIONE COLLEGIALE TRA I VESCOVI
    • 12
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12. Quando i Vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo spirito collegiale (affectus collegialis),(51) il quale « и l'anima della collaborazione tra i Vescovi in campo regionale, nazionale ed internazionale ».(52) Tuttavia esso non assume mai la natura collegiale caratteristica degli atti dell'ordine dei Vescovi in quanto soggetto della suprema potestа su tutta la Chiesa. E ben diverso, infatti, il rapporto dei singoli Vescovi rispetto al Collegio episcopale dal loro rapporto rispetto agli organismi formati per il suddetto esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali.

La collegialitа degli atti del corpo episcopale и legata al fatto che « la Chiesa universale non puт essere concepita come la somma delle Chiese particolari come una federazione di Chiese particolari ».(53) « Essa non и il risultato della loro comunione, ma, nel suo essenziale mistero, и una realtа ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola Chiesa particolare ».(54) Parimenti il Collegio episcopale non и da intendersi come la somma dei Vescovi preposti alle Chiese particolari, il risultato della loro comunione, ma, in quanto elemento essenziale della Chiesa universale, и una realtа previa all'ufficio di capitalitа sulla Chiesa particolare.(55) Infatti la potestа del Collegio episcopale su tutta la Chiesa non viene costituita dalla somma delle potestа dei singoli Vescovi sulle loro Chiese particolari; essa и una realtа anteriore a cui partecipano i singoli Vescovi, i quali non possono agire su tutta la Chiesa se non collegialmente. Solo il Romano Pontefice, capo del Collegio, puт esercitare singolarmente la suprema potestа sulla Chiesa. In altre parole, « la collegialitа episcopale in senso proprio o stretto appartiene soltanto all'intero Collegio episcopale, il quale come soggetto teologico и indivisibile ».(56) E ciт per volontа espressa del Signore.(57) La potestа, perт, non va intesa come dominio, ma le и essenziale la dimensione di servizio, perchй deriva da Cristo, il Buon Pastore che offre la vita per le pecore.(58)




51) Cfr ibid., 23.



52) Sinodo dei Vescovi del 1985, Relazione finale, II, C), 4: L'Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, p. 7.



53) Giovanni Paolo II, Discorso ai Vescovi degli Stati Uniti d'America (16 settembre 1987), 3: Insegnamenti, X, 3 (1987), 555.



54) Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio (28 maggio 1992), 9: AAS 85 (1993), 843.



55) Tra l'altro, come a tutti и evidente, vi sono molti Vescovi che, pur esercitando compiti propriamente episcopali, non sono a capo di una Chiesa particolare.



56) Giovanni Paolo II, Discorso alla Curia Romana (20 dicembre 1990), 6: AAS 83 (1991), 744.



57) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22.



58) Cfr Gv 10, 11.






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