13.
I raggruppamenti di Chiese particolari hanno un rapporto con le Chiese che li
compongono corrispondente al fatto che essi si fondano su legami di comuni
tradizioni di vita cristiana e di radicazione della Chiesa in comunitа
umane unite da vincoli di lingua, di cultura e di storia. Tale rapporto и
ben diverso dal rapporto di mutua interioritа della Chiesa universale con
le Chiese particolari.
Parimenti, gli
organismi formati dai Vescovi di un territorio (nazione, regione, ecc.) e i
Vescovi che li compongono hanno un rapporto che, pur presentando una certa
somiglianza, и invero ben diverso da quello tra il Collegio episcopale e
i singoli Vescovi. L'efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale
esercitato congiuntamente in seno alle Conferenze episcopali e in comunione con
la Sede Apostolica deriva dal fatto che questa ha costituito tali organismi ed
ha loro affidato, sulla base della sacra potestа dei singoli Vescovi,
precise competenze.
L'esercizio
congiunto di alcuni atti del ministero episcopale serve a realizzare quella
sollecitudine di ogni Vescovo per tutta la Chiesa che si esprime significativamente
nel fraterno aiuto alle altre Chiese particolari, specialmente alle piщ
vicine e piщ povere,(59) e che si traduce altresм
nell'unione di sforzi e di intenti con gli altri Vescovi della stessa zona
geografica, per incrementare il bene comune e delle singole Chiese.(60)
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