21.
L'esercizio congiunto del ministero episcopale concerne pure la funzione
dottrinale. Il Codice di Diritto Canonico stabilisce la norma fondamentale al
riguardo: « I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i
membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili
particolari, anche se non godono dell'infallibilitа nell'insegnamento,
sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro
cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad
aderire con religioso ossequio dell'animo ».(79) Oltre a questa norma
generale lo stesso Codice stabilisce, piщ in concreto, alcune competenze
dottrinali delle Conferenze dei Vescovi, come sono il « curare che vengano
pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede
Apostolica »,(80) e l'approvazione delle edizioni dei libri delle sacre
Scritture e delle loro versioni.(81)
La voce
concorde dei Vescovi di un determinato territorio, quando, in comunione col
Romano Pontefice, proclamano congiuntamente la veritа cattolica in
materia di fede e di morale, puт giungere al loro popolo con maggiore
efficacia e rendere piщ agevole l'adesione dei loro fedeli col religioso
ossequio dello spirito a tale magistero. Esercitando fedelmente la loro
funzione dottrinale, i Vescovi servono la parola di Dio, alla quale и
sottomesso il loro insegnamento, la ascoltano piamente, santamente la
custodiscono e fedelmente la espongono in modo che i loro fedeli la ricevano
nel miglior modo possibile.(82) E poichй la dottrina della fede
и un bene comune di tutta la Chiesa e vincolo della sua comunione, i
Vescovi, riuniti nella Conferenza Episcopale, curano soprattutto di seguire il
magistero della Chiesa universale e di farlo opportunamente giungere al popolo
loro affidato.
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