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Ioannes Paulus PP. II
Apostolos suos

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  • III LE CONFERENZE EPISCOPALI
    • 21
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21. L'esercizio congiunto del ministero episcopale concerne pure la funzione dottrinale. Il Codice di Diritto Canonico stabilisce la norma fondamentale al riguardo: « I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilitа nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo ».(79) Oltre a questa norma generale lo stesso Codice stabilisce, piщ in concreto, alcune competenze dottrinali delle Conferenze dei Vescovi, come sono il « curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica »,(80) e l'approvazione delle edizioni dei libri delle sacre Scritture e delle loro versioni.(81)

La voce concorde dei Vescovi di un determinato territorio, quando, in comunione col Romano Pontefice, proclamano congiuntamente la veritа cattolica in materia di fede e di morale, puт giungere al loro popolo con maggiore efficacia e rendere piщ agevole l'adesione dei loro fedeli col religioso ossequio dello spirito a tale magistero. Esercitando fedelmente la loro funzione dottrinale, i Vescovi servono la parola di Dio, alla quale и sottomesso il loro insegnamento, la ascoltano piamente, santamente la custodiscono e fedelmente la espongono in modo che i loro fedeli la ricevano nel miglior modo possibile.(82) E poichй la dottrina della fede и un bene comune di tutta la Chiesa e vincolo della sua comunione, i Vescovi, riuniti nella Conferenza Episcopale, curano soprattutto di seguire il magistero della Chiesa universale e di farlo opportunamente giungere al popolo loro affidato.




79) Ibid., can. 753.



80) Ibid., can. 775, § 2.



81) Cfr ibid., can. 825.



82) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 10.






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