Io seguo il
corso delle mie idee anziché quello de' tempi. Tanti avvenimenti si sono
accumulati e quasi addensati in sì breve tempo, che essi, invece di succedersi,
s'incrocicchiano tra loro, né se ne può giudicar bene se non osservandone i
loro rapporti.
Il momento
della rivoluzione in un popolo è come un momento di tumulto in un'assemblea: i
dispareri, il calore della disputa, destano tanti e sì vari rumori, che
impossibile riesce far ascoltare la voce della ragione. Se allora un uomo
rispettabile per la sua prudenza e pel suo costume si mostra, gli animi si
acchetano, tutti l'ascoltano: il suo nome gli guadagna l'attenzione di tutti,
egli può far udire la voce della ragione. Nel primo momento l'opinione è
necessaria per dar luogo alla ragione; ma nel secondo conviene che la ragione
sostenga e confermi l'opinione.
Que' fatti che
finora abbiam riferiti aveano per iscopo il guadagnare la confidenza del popolo
prima che il governo avesse agito; ma il governo dovea finalmente agire e dovea
colle opere meritarsi quella confidenza che avea già guadagnata... Esso si
occupò dell'abolizione de' fedecommessi e della feudalità, che formavano presso
di noi i più grandi ostacoli all'eguaglianza ed al governo repubblicano.
L'istituzione
de' fedecommessi porta seco lo spirito di conservar i beni nelle famiglie,
spirito non compatibile coll'eguaglianza nelle repubbliche ben ordinate. Forse,
così in Roma come in Sparta, l'amor dell'eguaglianza avea fatto nascere lo
spirito della conservazione de' beni. Ma i nostri fedecommessi non aveano di
romano altro che il nome e le formole esterne di ciò che chiamasi «sostituzione»:
queste antiche istituzioni, unite alle idee di nobiltà ereditaria e di
successione feudale, avean prodotto presso di noi un mostro, di cui a torto
incolperemmo i romani. Nel regno di Napoli, ove tutte le ricchezze sono
territoriali, si erano i fedecommessi moltiplicati all'estremo, e moltiplicato
avevano ancora il numero de' celibi, degli oziosi, de' poveri, de' litiganti,
ecc.
La riforma fu
semplice e ragionevole. Non si distrusse la volontà de' testatori che fino a
quel tempo aveano ordinato de' fedecommessi, tra perché una legge nuova non
deve mai annullare i fatti precedenti, tra perché la riforma della proprietà
non deve distruggerne il fondamento, il quale altro non è che il possesso
autorizzato dal costume pubblico34. Ma i beni de' fedecommessi
rimanendo liberi in mano de' possessori e la legge proibendo di ordinarne de'
nuovi, una sola generazione sarebbe stata sufficiente a produrre quella
divisione che si desiderava, ma che, ordinata dalla pubblica autorità, si sarebbe
mal volentieri accettata.
A'
secondogeniti ed a' legatari fu disposto darsi il capitale di quella parte del
fedecommesso di cui godevano la rendita: così ebbero anche essi una proprietà
da trasmettere ai loro figli. Il calcolo de' capitali fu ordinato farsi sulla
rendita alla ragione del tre per cento; e così, in una nazione ove i fondi sono
in commercio alla ragione non minore del cinque e del sei per cento, le
porzioni de' legatari venivano indirettamente a duplicarsi, e si correggeva,
senza violenza, quella disuguaglianza che lo spirito di primogenitura avea
introdotta nelle porzioni de' figli di uno stesso padre.
Questa legge fu
saggia e ben accetta a tutti: i possessori stessi de' fedecommessi non
perdevano tanto colla cessione ai legatari, quanto guadagnavano coll'acquistar
la libera proprietà de' loro beni in una nazione che incominciava a sviluppare
qualche attività. I legami de' fedecommessi erano già mal tollerati, e da'
dissipatori che volean abusare dei loro beni, e da' saggi i quali voleano
usarne in bene.
Forse sarebbe
stato giusto aggiugnere alla legge la condizione aggiuntavi dall'imperatore
Leopoldo, allorché fece la riforma dei fedecommessi di Toscana. Giudicando
questo ottimo sovrano che manca alla giustizia chiunque priva del diritto alla
successione un uomo nato e nodrito con esso, riserbò la capacità di succedere
ai fedecommessi non solo ai possessori, ma anche ai chiamati già nati o da
nascere da matrimoni contratti prima della legge, molti de' quali eransi fatti
colla speranza di una successione fedecommessaria.
Rimanevano
ancora alcuni altri oggetti da determinarsi: rimaneva a prendersi delle misure
sui tanti e sì ricchi monti di maritaggi che vi sono in Napoli e che altro in
realtà poi non sono che fedecommessi di famiglia e di gente... Ma tali oggetti
dipendevano dalla legge testamentaria, dallo stato della nazione e da tante
altre considerazioni, che era meglio aspettare tempo più opportuno. Di rado
nella rivoluzione francese ed in quelle che sono scoppiate in conseguenza, di
rado si è peccato per soverchia lentezza in far le leggi: spessissimo per
soverchia precipitanza.
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