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Ioannes PP. XXIII
Pacem in terris

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Struttura e funzionamento dei poteri pubblici

41. Non si può stabilire, una volta per sempre, qual è la struttura migliore secondo cui devono organizzarsi i poteri pubblici, come pure il modo più idoneo secondo il quale devono svolgere le loro specifiche funzioni, e cioè la funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria.

Giacché la struttura e il funzionamento dei poteri pubblici non possono non essere in relazione con le situazioni storiche delle rispettive comunità politiche: situazioni che variano nello spazio e mutano nel tempo. Però riteniamo rispondente ad esigenze insite nella stessa natura degli uomini l’organizzazione giuridico-politica della comunità umana, fondata su una conveniente divisione dei poteri in corrispondenza alle tre specifiche funzioni dell’autorità pubblica. In essa infatti la sfera di competenza e il funzionamento dei poteri pubblici sono definiti in termini giuridici; e in termini giuridici sono pure disciplinati i rapporti fra semplici cittadini e funzionari. Ciò costituisce un elemento di garanzia a favore dei cittadini nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri.

42. Però affinché l’accennata organizzazione giuridica-politica delle comunità umane arrechi i vantaggi che le sono propri, è indispensabile che i poteri pubblici si adeguino nei metodi e nei mezzi alla natura e complessità dei problemi che sono chiamati a risolvere nell’ambiente in cui operano; ed è pure indispensabile che ognuno di essi svolga la propria funzione in modo pertinente. Ciò comporta che il potere legislativo si muova nell’ambito dell’ordine morale e della norma costituzionale, e interpreti obiettivamente le esigenze del bene comune nell’incessante evolversi delle situazioni; che il potere esecutivo applichi le leggi con saggezza nella piena conoscenza delle medesime e in una valutazione serena dei casi concreti; che il potere giudiziario amministri la giustizia con umana imparzialità, inflessibile di fronte alle pressioni di qualsivoglia interesse di parte, e comporta pure che i singoli cittadini e i corpi intermedi, nell’esercizio dei loro doveri, godano di una tutela giuridica efficace tanto nei loro vicendevoli rapporti che nei confronti dei funzionari pubblici (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942).




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