II PARTE
NORME GENERALI
Articolo 1 - La
natura di queste Norme Generali
§ 1. Le
seguenti Norme Generali sono basate sul Codice di diritto canonico del quale
sono un ulteriore sviluppo, e sulla legislazione complementare della Chiesa,
fermo restando il diritto della Santa Sede di intervenire, ove ciò si
renda necessario. Esse valgono per tutte le Università cattoliche e per
le Istituzioni cattoliche di studi superiori in tutto il mondo.
§ 2. Le Norme
Generali devono essere concretamente applicate a livello locale e a livello
regionale dalle Conferenze episcopali e dalle altre Assemblee della gerarchia
cattolica (Le Conferenze episcopali sono state costituite nel rito latino.
Altri riti hanno altre Assemblee della gerarchia cattolica), in
conformità col Codice di diritto canonico e con la legislazione
ecclesiastica complementare, tenendo conto degli Statuti di ciascuna
Università o Istituzione e - in quanto possibile e opportuno - anche del
diritto civile. Dopo la revisione da parte della Santa Sede, detti
«Ordinamenti» locali o regionali saranno validi per tutte le Università
cattoliche e le Istituzioni cattoliche di studi superiori della regione, a
eccezione delle Università e Facoltà Ecclesiastiche. Queste
ultime Istituzioni, comprese le Facoltà ecclesiastiche appartenenti a
un'Università cattolica, sono rette dalle norme della costituzione
apostolica «Sapientia Christiana».
§ 3.
Un'Università costituita o approvata dalla Santa Sede, da una Conferenza
episcopale o da un'altra Assemblea della gerarchia cattolica, o da un vescovo
diocesano, deve incorporare le presenti Norme Generali e le loro applicazioni,
locali e regionali, nei documenti relativi al suo governo, e conformare i suoi
vigenti Statuti sia alle Norme Generali sia alle loro applicazioni e
sottometterli all'approvazione della competente autorità ecclesiastica.
Resta inteso che anche le altre Università cattoliche, cioè
quelle non istituite in una delle forme suddette, d'intesa con
l'autorità ecclesiastica locale, faranno proprie queste Norme Generali e
le loro locali e regionali applicazioni, accogliendole nei documenti relativi
al loro governo e - per quanto possibile - conformeranno i loro vigenti Statuti
sia a queste Norme Generali che alle loro applicazioni.
Articolo 2 - La
natura di una Università cattolica
§ 1.
Un'Università cattolica, come ogni Università, è una
comunità di studiosi che rappresenta vari rami del sapere umano. Essa si
dedica alla ricerca, all'insegnamento e a varie forme di servizi rispondenti
alla sua missione culturale.
§ 2. Una
Università cattolica in quanto cattolica, ispira e svolge la sua
ricerca, l'insegnamento e tutte le altre attività secondo gli ideali, i
principi e gli atteggiamenti cattolici. Essa è collegata alla Chiesa o
per il tramite di un formale legame costitutivo e statutario, o in forza di un
impegno istituzionale assunto dai suoi responsabili.
§ 3. Ogni
Università cattolica deve manifestare la propria identità
cattolica o con una dichiarazione della sua missione, o con altro appropriato
documento pubblico, a meno che non sia autorizzata altrimenti dalla competente
autorità ecclesiastica. Essa deve provvedersi particolarmente mediante
la sua struttura e i suoi regolamenti, dei mezzi per garantire l'espressione e
il mantenimento di tale identità in modo conforme al § 2.
§ 4.
L'insegnamento cattolico e la disciplina cattolica devono influire su tutte le
attività dell'Università, mentre deve essere pienamente
rispettata la libertà della coscienza di ciascuna persona. Ogni atto
ufficiale dell'Università deve essere in accordo con la sua
identità cattolica.
§ 5.
Un'Università cattolica possiede l'autonomia necessaria per sviluppare
la sua identità specifica e perseguire la sua propria missione. La
libertà di ricerca e di insegnamento è riconosciuta e rispettata
secondo i principi e i metodi propri di ciascuna disciplina, sempre che siano
salvaguardati i diritti degli individui e della comunità, ed entro le
esigenze della verità e del bene comune).
Articolo 3 -
Erezione di una Università cattolica
§ 1.
Un'Università cattolica può essere eretta o approvata dalla Santa
Sede, da una Conferenza episcopale o da un'altra Assemblea della gerarchia
cattolica oppure da un vescovo diocesano.
§ 2. Col
consenso del vescovo diocesano un'Università cattolica può essere
eretta anche da un Istituto Religioso o da altra persona giuridica pubblica.
§ 3.
Un'Università cattolica può essere eretta da altre persone
ecclesiastiche o laiche. Tale Università potrà considerarsi
Università cattolica solo col consenso della competente autorità
ecclesiastica secondo le condizioni che saranno concordate dalle parti (sia la
costituzione di una tale Università, sia le condizioni alle quali
può considerarsi Università cattolica, dovranno essere conformi
alle precise indicazioni fornite dalla Santa Sede, dalla Conferenza episcopale
o da altra Assemblea della gerarchia cattolica).
§ 4. Nei casi
menzionati ai §§ 1 e 2 gli Statuti dovranno essere approvati dalla competente
autorità ecclesiastica.
Articolo 4 - La
comunità universitaria
§ 1. La
responsabilità di mantenere e di rafforzare l'identità cattolica
dell'Università spetta in primo luogo all'Università medesima.
Tale responsabilità mentre è affidata principalmente alle
autorità dell'Università (inclusi, ove esistano, il gran
cancelliere e/o il Consiglio di amministrazione, o un Organismo equivalente),
è condivisa anche in diversa misura da tutti i membri della
comunità, ed esige, pertanto, il reclutamento del personale
universitario adeguato - specialmente dei docenti e del personale
amministrativo - che sia disposto e capace di promuovere tale identità.
Questa caratteristica, infatti, è legata essenzialmente alla
qualità dei docenti e al rispetto della dottrina cattolica. E'
responsabilità dell'autorità competente di vigilare su queste due
esigenze fondamentali, secondo le indicazioni del diritto canonico (Il can. 810
specifica la responsabilità dell'autorità competente in questa
materia).
§ 2. Al momento
della nomina, tutti i docenti e l'intero personale amministrativo devono essere
informati dell'identità cattolica dell'Istituzione e delle sue
implicazioni, nonché della loro responsabilità di promuovere o,
almeno, di rispettare tale identità.
§ 3. Nei modi
consoni alle diverse discipline accademiche, tutti i docenti cattolici devono
accogliere fedelmente, e tutti gli altri docenti devono rispettare, la dottrina
e la morale cattolica nella loro ricerca e nel loro insegnamento. In
particolare, i teologi cattolici consapevoli di adempiere un mandato ricevuto
dalla Chiesa, siano fedeli al magistero della Chiesa, quale autentico
interprete della Sacra Scrittura e della Sacra Tradizione («Lumen Gentium», 25; «Dei Verbum», 8-10; cfr. CIC 812: «Coloro
che in qualsiasi istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche,
devono avere il mandato della competente autorità ecclesiastica»).
§ 4. I docenti
e il personale amministrativo che appartengono ad altre Chiese, comunità
ecclesiali o religioni, nonché quelli che non professano alcun credo
religioso, e tutti gli studenti hanno l'obbligo di riconoscere e di rispettare
il carattere cattolico dell'Università. Per non mettere in pericolo tale
identità cattolica dell'Università o dell'Istituto Superiore, si
eviti che i docenti non cattolici vengano a costituire una componente maggioritaria
all'interno dell'Istituzione, la quale è e deve rimanere cattolica.
§ 5.
L'educazione degli studenti deve integrare la maturazione accademica e
professionale con la formazione ai principi morali e religiosi e con
l'apprendimento della dottrina sociale della Chiesa. Il programma di studi per
ciascuna delle diverse professioni deve includere un'appropriata formazione
etica nella professione, alla quale esso prepara. A tutti gli studenti,
inoltre, dovrà essere offerta la possibilità di seguire corsi di
dottrina cattolica (cfr. CIC 811 § 2).
Articolo 5 -
L'Università cattolica nella Chiesa
§ 1. Ogni
Università cattolica deve mantenere la comunione con la Chiesa
universale e con la Santa Sede; deve essere in stretta comunione con la Chiesa
particolare e, in specie, con i vescovi diocesani della regione o della nazione
in cui è situata. Conformemente alla sua natura di Università,
l'Università cattolica contribuirà all'opera di evangelizzazione
della Chiesa.
§ 2. Ogni
vescovo ha la responsabilità di promuovere il buon andamento delle
Università cattoliche nella sua diocesi e ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla preservazione e il rafforzamento del loro carattere cattolico.
Se dovessero sorgere problemi circa tale requisito essenziale, il vescovo
locale prenderà le iniziative necessarie a risolverli, d'intesa con le
competenti autorità accademiche e in accordo con le procedure stabilite
(Per le Università, di cui all'articolo 2, §§ 1 e 2, queste procedure
devono essere stabilite negli Statuti approvati dall'autorità
ecclesiastica. Per le altre Università cattoliche, esse saranno
determinate dalle Conferenze episcopali o dalle altre Assemblee della gerarchia
cattolica) e - se necessario - con l'aiuto della Santa Sede.
§ 3. Ogni
Università cattolica, di cui all'art. 3 §§ 1 e 2, deve inviare
periodicamente alla competente autorità ecclesiastica una specifica
relazione concernente l'Università e le sue attività. Le altre
Università cattoliche devono comunicare tali informazioni al vescovo
della diocesi, in cui è situata la sede centrale dell'Istituzione.
Articolo 6 -
Pastorale universitaria
§ 1.
L'Università cattolica deve promuovere la cura pastorale dei membri
della comunità universitaria e, in particolare, lo sviluppo spirituale
di coloro che professano la fede cattolica. Deve esser data la preferenza a
quei mezzi che facilitano l'integrazione della formazione umana e professionale
con i valori religiosi alla luce della dottrina cattolica, affinché
l'apprendimento intellettuale sia unito con la dimensione religiosa della vita.
§ 2.
Dovrà esser nominato un numero sufficiente di persone qualificate -
sacerdoti, religiosi, religiose e laici - per provvedere alla specifica
pastorale in favore della comunità universitaria, da svolgere in armonia
e in collaborazione con la pastorale della Chiesa particolare e sotto la guida
o l'approvazione del vescovo diocesano. Tutti i membri della comunità
universitaria devono essere invitati a prestarsi in questa opera pastorale e a
collaborare alle sue iniziative.
Articolo 7 - Collaborazione
§ 1. Al fine di
affrontare meglio i complessi problemi della società moderna e di
rafforzare l'identità cattolica delle Istituzioni, deve essere promossa
la collaborazione a livello regionale, nazionale e internazionale nella
ricerca, nell'insegnamento e nelle altre attività universitarie tra
tutte le Università cattoliche, incluse le Università e le
Facoltà ecclesiastiche (cfr. CIC 820). Tale collaborazione deve essere
ovviamente promossa anche tra le Università cattoliche e le altre
Università e Istituzioni di ricerca e di istruzione, sia private che
statali.
§ 2. Le
Università cattoliche, quando sia possibile e in accordo con i principi
e la dottrina cattolica, collaborino con i programmi governativi e con i
progetti delle Organizzazioni nazionali e internazionali in favore della
giustizia, dello sviluppo e del progresso.
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